La perizia tecnica condotta su otto container giunti nei mesi scorsi al porto di Gioia Tauro ha escluso la presenza di qualsiasi “contenuto di rilievo penale”. La conclusione degli accertamenti ha di fatto eliminato la necessità di un'autorizzazione al transito, come previsto per i materiali di armamento. Il carico, originario dell’India e diretto in Israele, era stato fermato nello scalo calabrese e sottoposto a un’accurata ispezione da parte della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle Dogane, a causa di sospetti che potesse contenere materiale bellico.

Gli approfondimenti tecnici si sono concentrati su barre d’acciaio, sia quadrate che tonde, trasportate all’interno dei container. Le segnalazioni iniziali avevano sollevato l’ipotesi di un possibile impiego di tale materiale nella produzione di armamenti. Tuttavia, dopo l’esito della perizia, il carico ha potuto riprendere il suo viaggio verso la destinazione finale.

Gli accertamenti sul carico a Gioia Tauro

La vicenda che ha portato agli accertamenti era scaturita da un’inchiesta giornalistica, successivamente ripresa e amplificata dal movimento Bds e dai sindacati Usb e Orsa. Questi avevano espresso preoccupazione, lanciando l’allarme sulla possibilità che il porto di Gioia Tauro potesse essere un punto di transito per “materiale bellico” diretto in Israele.

Già nei mesi precedenti, era emerso che le barre d’acciaio non erano destinate direttamente a una fabbrica di armi, come inizialmente ipotizzato.

Dai documenti di carico è risultato che la destinataria del materiale era la Banyan Group International, un’agenzia di intermediazione nota per le sue attività nei collegamenti commerciali tra India e Israele. Il dubbio che questa destinazione potesse celare una copertura per il transito di materiali di armamento attraverso l’Italia ha spinto la Procura di Palmi, insieme alla Guardia di finanza e all’Agenzia delle Dogane, a disporre la perizia tecnica sul contenuto dei container.

La normativa e l'esito delle verifiche

L’esito degli accertamenti ha definitivamente escluso che il carico rientrasse tra quelli per i quali sarebbe stata indispensabile l’autorizzazione al transito, come stabilito dalla legge 185 del 1990.

Questa normativa, richiamata nel contesto della vicenda, introduce nuove disposizioni per il controllo dell’esportazione, dell’importazione e del transito dei materiali di armamento.

La disciplina in questione prevede che operazioni quali l’esportazione, l’importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l’intermediazione di materiali di armamento siano soggette a specifiche autorizzazioni e controlli dello Stato. La stessa legge sottolinea come tali operazioni siano intrinsecamente legate alla politica estera e di difesa del paese, garantendo una rigorosa supervisione su flussi di merce potenzialmente sensibili.