Barbara D’Astolto, la hostess che ha subito molestie da un ex sindacalista all'aeroporto di Malpensa, ha commentato l'8 ottobre 2026 le motivazioni della sentenza di condanna a carico dell’uomo. La donna ha sottolineato come il risultato giudiziario sia giunto dopo un percorso durato ben otto anni, da lei definito lungo ed estenuante. In questa occasione, D’Astolto ha ribadito con forza la necessità di una normativa che stabilisca in modo inequivocabile che l'assenza di consenso configura sempre una violenza. Il caso si è concluso con la condanna di Raffaele Meola a un anno e due mesi per violenza sessuale nei confronti della hostess.
D’Astolto ha ripercorso il gravoso peso personale derivante dalla denuncia e l'ampio lasso di tempo richiesto per ottenere la condanna. Nel suo intervento, ha dichiarato esplicitamente: “Serve una legge che stabilisca nero su bianco che senza consenso è violenza. Sempre”. Ha poi aggiunto una riflessione sul percorso delle donne che denunciano, affermando che “Le donne italiane che denunciano non meritano il calvario che ho passato io”.
Il lungo iter giudiziario e le motivazioni
La hostess ha richiamato un precedente pronunciamento della Suprema Corte, risalente a quasi due anni prima, che aveva annullato le motivazioni alla base della doppia assoluzione dell’imputato. D’Astolto ha sottolineato come tale decisione avesse già delineato un punto chiaro nel procedimento.
Le attuali motivazioni della sentenza di condanna, a suo avviso, confermano l'assenza di consenso come l'elemento centrale e determinante dell'intera vicenda.
Nel suo commento, D’Astolto ha rivelato di aver spesso riflettuto sulla propria scelta di denunciare, specialmente durante gli anni caratterizzati dalla lunga durata del processo. Ha riconosciuto il ruolo fondamentale del sostegno ricevuto dal proprio legale, dalle testimoni che hanno deposto, dall'opinione pubblica e dai media, che hanno seguito la vicenda con attenzione e senza pregiudizi, salvo rare eccezioni, mantenendo viva l'attenzione su una storia complessa.
Consenso e durata dell'atto: la legge è chiara
Le motivazioni della Corte d’Appello di Milano, relative alla condanna di Raffaele Meola, chiariscono in modo inequivocabile che la legge non prevede una soglia minima di durata affinché una condotta possa essere qualificata come violenza sessuale.
Il principio cardine evidenziato dai giudici è l'assenza di consenso della vittima, un fattore determinante anche quando l'azione è estremamente rapida e coglie la persona di sorpresa.
Nel ragionamento della Corte, l'eventuale ritardo di pochi secondi nella reazione della vittima non è stato interpretato come un segnale di consenso. Al contrario, è stato considerato come una possibile manifestazione di freezing, ovvero quella paralisi e disorientamento che possono colpire una persona di fronte a un pericolo improvviso e inaspettato. Questo aspetto rafforza l'interpretazione che la mancanza di una reazione immediata non equivale ad accettazione.