Il D.L. n. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014, ha introdotto una nuova disciplina in vigore dal 11 novembre 2014, grazie alla quale è possibile chiedere la separazione attraverso la c.d. negoziazione assistita. Questa nuova procedura, in alcuni casi è obbligatoria (ad esempio i risarcimenti derivanti dalla circolazione stradale) ed in alcuni casi è facoltativa (come per gli accordi tra coniugi in materia di separazione e divorzio, nonché per chiedere la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, anche in presenza di figli minori o portatori di handicap).

I coniugi possono ricorrere alla negoziazione assistita davanti ad un avvocato per ciascun coniuge al fine di raggiungere un accordo consensuale sulla separazione personale, in caso di divorzio ed anche per chiedere la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Per dare impulso alla negoziazione assistita è necessario formalizzare un invito alla controparte a stipulare un accordo. Può anche verificarsi che i coniugi, congiuntamente, si rechino presso un avvocato manifestando l'intenzione di volersi separare o di voler divorziare. In tal caso sarà solo necessario contattare un altro avvocato in quanto, perché la negoziazione vada a buon fine, sono necessari due difensori.

La procedura si articola in tre fasi e si sostituisce al ricorso in tribunale.

1.

Accordo

I coniugi devono sottoscrivere l'accordo in presenza dei due avvocati, che dovranno redigere un verbale specificando di aver tentato la conciliazione tra i coniugi e, in caso di figli minori, di aver informato dell'importanza per il minore di trascorrere il giusto tempo con entrambi i genitori.

2. Trasmissione dell'accordo al Pubblico Ministero

Dopo la redazione e sottoscrizione dell'accordo davanti agli avvocati, questi devono trasmettere l'accordo al P.M.

al fine di effettuare una verifica sull'accordo. In caso di figli minori o con handicap, gli avvocati devono inviare l'accordo al P.M. entro 10 giorni.

Il P.M. autorizza l'accordo se lo ritiene conforme agli interessi dei minori, altrimenti lo trasmette entro 5 giorni al Presidente del tribunale, il quale deve fissare entro 30 giorni la comparizione dei coniugi dinanzi a sé.

3. Trasmissione dell'accordo allo Stato civile

Uno degli avvocati, poi, deve trasmettere copia autenticata dell'accordo, entro 10 giorni, all'ufficiale di Stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto affinché l'ufficiale di Stato civile lo trascriva nell'atto di matrimonio.

In tal modo, l'accordo sostituisce il provvedimento di omologazione del giudice, in caso di separazione consensuale o della sentenza, in caso di separazione giudiziale o divorzio.