La sentenza arriva da ReggioEmilia, la città che ha dato i natali al tricolore italiano ed è di quelledestinate a fare clamore. La Commissione tributaria provinciale di ReggioEmilia, seconda sezione (Presidente e relatore Crotti), con la sentenza n.74/02/2013 ha stabilito sinteticamente che il redditometro è illegittimo.

I giudici emiliani hanno disapplicatoil provvedimento con cui è stato definito il contenuto induttivo degli elementidi capacità contributiva (Dm 65648 del 24 dicembre 2012). Questa nuova pronunciafa seguito ad un'altra (sentenza Ctp Reggio Emilia n.

172/01/ 2012), con cui lastessa sezione aveva avuto modo di precisare che il nuovo redditometro trovavaapplicazione anche prima del periodo di imposta 2009, così come già avviene pergli studi di settore più evoluti.

La controversia è originatadall'impugnazione di due avvisi di accertamento emessi per imposte del 2007 e2008 sulla base del precedente redditometro. Il contribuente può sostenerel'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni, se più favorevoli, ancheper le annualità precedenti al 2009.

Ma i giudici emiliani sono andatioltre e recependo l'ordinanza del Tribunale di Napoli (Sez. Civ. dist. diPozzuoli) del 21 febbraio 2013, hanno ritenuto illegittimo e radicalmente nulloil d.m.

24.12.12. Ciò perché il nuovo redditometroè stato emanato al di fuori della normativa primaria e dei suoi presupposti eal di là della legalità costituzionale e comunitaria.

Il decreto, infatti, prende inconsiderazione le spese medie delle famiglie, così come stimate dal l'Istat,anche se la norma che disciplina l'accertamento sintetico (articolo 38 del Dpr600/73) fa riferimento al singolo contribuente.

Infine, il Dm viola il dirittoalla difesa (articolo 24 della Costituzione e articolo 38 del Dpr 600/73) inquanto rende impossibile fornire la prova di aver speso di meno rispetto aquanto risulta dalle medie Istat.

I giudici emiliani ritengono chesi giunga alla non ragionevole ricostruzione di spese artificialmente imposte dalMinistero delle Finanze che ha emanato il Decreto.

Infine danno risalto allasuperficialità, ai fini dell'attribuzione del reddito presunto, dellalocalizzazione territoriale del contribuente e del proprio nucleo familiare, inquanto non vi è alcuna precisa differenziazione tra la grande metropoli ed ilpiccolo centro abitato.