IlProvvedimento del 1 marzo 2013, Protocollo n. 2013/26948, dell'Agenzia delleEntrate ha individuato gli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e perl'assistenza al recupero crediti.

In particolare, gli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e perl'assistenza al recupero crediti sonogli Stati diversi dai seguenti:

· Austria;Belgio; Bulgaria; Cipro; Danimarca; Estonia; Finlandia; Francia; Germania;Grecia; Irlanda; Islanda; Lettonia; Lituania; Lussemburgo; Malta; Norvegia;Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Regno Unito; Repubblica Ceca; Romania; Slovacchia; Slovenia; Spagna;Svezia; Ungheria

Per i paesi sopraindicati si applica quindi la cosìddetta Tobin tax.

Questa nuova normativa haimpatti sugli strumenti finanziari negoziabili attraverso piattaforme di tradingonline delle banche, con l'esclusione diETF, ETC, Forex (valute) e di altri prodotti bancari (ad esempio conti di deposito e/o conti correnti).

L'aliquota prevista èdello 0,12%dell'importo di tutte le operazioni di acquisto di titoli azionari e derivati (saranno esenti le operazioni dicompra-vendita di azioni che hanno una capitalizzazione inferiore ai 500milioni di euro) sarà trattenuta dalla banca con funzione di sostitutod'imposta in base all'aliquota introdotta dai vari paesi, anche extra UE.