L'articolo 32-bis del D.L. 22giugno 2012, n. 83 (Decreto Sviluppo) ha introdotto la possibilità per impresee liberi professionisti, e per le operazioni concluse a partire dal 1° dicembre2012, di liquidare l'IVA per cassa.

L'esigibilità da partedell'Amministrazione Finanziaria dell'IVA sulle vendite e la possibilità didetrarre l'IVA sugli acquisti non ha più come presupposto la stipulazione delcontratto o la consegna/spedizione del bene, come previsto dal DPR IVA 633/1972art. 6, bensì l'incasso della fattura emessa o il pagamento della fatturaricevuta.

In tal senso si registra quindiuna norma a favore del contribuente che verserà l'IVA in via posticipata rispetto alle regole ordinarie.

Riferimenti normativi

Leprincipali indicazioni operative, di seguito riassunte, sono contenute, oltreche nel D.L. sopracitato, nel Decreto del Ministro dell'Economia e delleFinanze dell'11 ottobre 2012, nel provvedimento del Direttore dell'Agenziadelle Entrate del 21 novembre 2012 e nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n.44/E del 26 novembre 2012.

  • Possono esercitarel'opzione dell'Iva per cassa solo due categorie di soggetti, il libero professionista o l'imprenditore (anche enti no profitper attività commerciale eventualmente svolta) con volume di affari annuo inferiorea 2 milioni di euro. A tal fine è sufficiente il comportamento concludente in sede di liquidazione periodica e la formalecomunicazione nella prima dichiarazione annuale IVA (quadro VO) relativaall'anno in cui si effettua la scelta;
  • L'opzione ha duratatriennale salvo superamento limiti volume di affari;
  • L'imposta diviene, comunque, esigibile e detraibile dopo ildecorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, il limite temporale non si applica nei casi in cui il cliente è sottoposto a procedure concorsuale.

Operazioni escluse

  • In riferimento alleoperazioni attive (vendite o prestazioni effettuate) il regime inoltre non si applica perle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nei confronti disoggetti che non agiscono nell'esercizio d'imprese arti o professioni, per operazionieffettuate in ambito di regimi speciali IVA e per le quali non va indicatal'Iva in fattura.
  • In riferimento alle operazionipassive (acquisti o prestazioni ricevute) non si applica per le importazioni di beni, per gli acquistiintracomunitari di beni e per gli acquisti di beni e servizi soggettiall'imposta secondo il metodo dell'inversione contabile (reverse charge).

Da ciò deriva che per questeoperazioni l'IVA va liquidata secondo le regole ordinarie, ossia in base alladata della fattura/parcella emessa o ricevuta.

È buona prassi inserire l'indicazionenella fattura emessa che si tratta di una "operazioneIVA per cassa ai sensi dell'art. 32-bis del Dl 83/2012", anche se è comunquela scelta delle modalità di liquidazione periodica dell'imposta (comportamentoconcludente) a determinare l'applicazione del regime. Per contro chi riceve unafattura con questa indicazione non è obbligato ad applicare l'IVA per cassa.

In ultimo ricordo che il regimepuò essere esercitato in riferimento ad interi periodi d'imposta cosicché ilcomportamento concludente deve già concretizzarsi dal 1 gennaio 2014, o meglio in sede di liquidazione periodica, e non incorso d'anno, tranne i casi in cui l'attività sia iniziata durante l'anno che viene computato per intero ai fini del calcolo della durata triennale del regime.