Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 231/2007, successivamente adeguato dalla legge 214/2011, è vietato qualunque pagamento che comporti l'esborso di una somma di denaro contante, di importo pari o superiore a 1.000 euro. In caso di violazione del disposto si applicheranno le sanzioni previste dalla suddetta normativa.

Tracciabilità delle transazioni

Per poter adempiere ad una obbligazione pecuniaria, che comporta cioè il versamento di una somma di denaro, qualora il debito sia costituito da un ammontare superiore a 999 euro, occorre avvalersi di strumenti di pagamento che consentano la tracciabilità della transazione commerciale.

Qualunque trasferimento di denaro, preziosi o titoli al portatore tra due soggetti può essere effettuato esclusivamente entro la soglia massima prevista dalla legge.

La tracciabilità dei pagamenti si riferisce al complesso di misure legislative volte a sfavorire, o a contenere entro certi limiti, l'utilizzo del denaro quale mezzo di adempimento delle transazioni economiche, per favorire altri mezzi alternativi, quali assegni bancari, postali, circolari non trasferibili, bonifici bancari, carte di debito e carte di credito. L'effetto positivo è dato dalla conservazione di una traccia dei flussi di denaro.

Anche per l'erogazione di prestiti in ambito familiare si raccomanda l'utilizzo di uno strumento "tracciabile".

Inoltre, vista la presunzione di fruttuosità delle somme date a mutuo, prevista dall'art. 45 del TUIR, potrebbe essere utile una documentazione scrtta in cui specificare i termini del prestito (in particolare scadenza ed infruttuosità di interessi).

Sanzioni

La violazione della normativa di cui al decreto sopra menzionato, comporta una sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito, (con un mimino di 3.000 euro).

Non esiste alcun limite invece al prelevamento o al versamento in contanti da o nel proprio conto corrente in quanto tale operazione non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi. Esiste tuttavia un obbligo di segnalazione da parte degli intermediari finanziari ai competenti Enti solo quando vi siano elementi concreti che inducano a ritenere violato il divieto prescritto dalla legge.

Sulla base di quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2014, per le finalità di lotta all'evasione fiscale, dal 1° gennaio 2014 i canoni di locazione degli immobili non possono essere corrisposti in contanti. Tuttavia il dipartimento del tesoro del ministero dell'economia e finanza con la nota DT 10492 del 5 febbraio 2014, afferma che esclusivamente il superamento del limite dei 1.000 euro fissato dalla norma predetta, comporta l'applicazione delle relative sanzioni. Ne consegue che, secondo il ministero, nessuna sanzione dovrà essere comminata al conduttore che paghi in contanti un canone mensile di importo inferiore ai 1.000 euro, ferma restando la prova documentale dell'avvenuto versamento, che dovrà essere presentata, come il rilascio di una quietanza di avvenuto pagamento.