Equitalia dal prossimo 1° luglio chiuderà i battenti ed il servizio di riscossione passerà direttamente nelle mani dell’Agenzia delle Entrate con la sua nuova branca che si chiamerà proprio Agenzia delle Entrate-riscossione. Da poco più di un mese è scaduto il termine di adesione alla nuova sanatoria delle cartelle previste nel Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio. Equitalia però, nonostante queste due notizie, all’apparenza positive per i contribuenti, continua a vessare quanti hanno debiti e cartelle di pagamento sospese. Unimpresa, cioè l’Unione Nazionale delle Imprese, sul proprio sito internet, da qualche giorno ha reso disponibile un vademecum che mette in guardia i cittadini dagli errori che il Concessionario potrebbe aver commesso in sede di calcolo degli importi iscritti a ruolo, errori che porterebbero alla nullità della cartella ed alle pretese di Equitalia.
Anche una video guida
In linea generale, i contribuenti sanno che le cartelle possono essere cancellate per prescrizione dei termini o per vizi di notifica. Questi sono le cose che maggiormente vengono utilizzate dai contribuenti quando contestano una cartella. Il vademecum di Unimpresa, che sul sito è anche in formato video, sottolinea aspetti differenti che portano comunque a far considerare illegittima la pretesa di Equitalia. I problemi derivano dal calcolo delle somme iscritte a ruolo che poi sono l’ammontare iscritto in cartella. In primo luogo ci sono gli interessi di mora, cioè le cifre aggiunte al tributo da pagare perché evaso, in qualità di somme aggiuntive per il mancato pagamento rispetto alla scadenza del tributo.
Secondo la guida, nella richiesta da parte di Equitalia, quest’ultima dovrebbe fornire al ricevente le modalità di come siano stati calcolati gli interessi, a partire dal tasso applicato. Una cosa che non accade, perché nelle cartelle c’è solo la somma richiesta a titolo di interessi di mora. Più volte la Cassazione ha sancito come non deve essere il contribuente a scervellarsi in calcoli e conteggi per capire da dove proviene la richiesta di una cifra “tot” alla voce interessi di mora.
Pertanto, già questa anomalia potrebbe rendere la cartella impugnabile ed annullabile, oppure potrebbe far scattare una richiesta di ricalcolo del debito da parte del contribuente.
Interessi su interessi
Un’altra cosa che da sempre è oggetto di reclami e ricorsi è l’anatocismo. Si tratta della pratica regolata dal Codice Civile e considerata illegale, di calcolare interessi su altri interessi.
Un meccanismo che si trova in più campi, a partire da quello bancario e delle finanziarie e che si applica anche alle cartelle di Equitalia. Ribadiamo il concetto di illegalità dell’anatocismo, perché la legge non consente di caricare un debito, di qualsiasi natura esso sia, di interessi caricati su somme che già prevedevano altri interessi. Secondo la guida, ogni cartella, decorsi i 60 giorni canonici ed utili per il pagamento, diventano soggette ad anatocismo. Per le cartelle infatti, l’anatocismo riguarda interessi di mora, aggi di riscossione e piani di dilazione. Per esempio, nella pratica quotidiana, Equitalia calcola gli interessi per eventuali piani di dilazione richiesti dai debitori, su cifre che già hanno al loro interno interessi perché sono passati i 60 giorni per pagare il dovuto senza incorrere nelle successive sanzioni.
In casi del genere, il minimo che può succedere è che il contribuente chieda ad Equitalia di ricalcolare l’ammontare del dovuto, aggiungendo interessi, ma calcolandoli solo sulla base del tributo dovuto inizialmente.