Dallo scorso 19 maggio è possibile accedere alle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio, n. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77), per interventi di efficientamento energetico su determinate tipologie di immobili effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. L’aliquota della detrazione sulle spese sostenute è fissata nella misura del 110%.
Il che determina anche un credito d’imposta nei confronti degli enti riscossori (cedibile e scontabile in fattura ai fornitori con le modalità di cui si dirà più avanti). La detrazione si applica pure per le ipotesi di interventi antisismici (per i quali già era previsto il Sismabonus, elevato dunque nel periodo suddetto) e di installazione negli edifici di impianti fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (Ecobonus).
Quali interventi su immobili beneficiano del superbonus
Il superbonus (art. 119 d.l. n. 34/2020) interessa, in particolare, le spese sostenute per interventi di isolamento termico sugli involucri, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di spese non superiore nel primo caso a euro 60'000, negli altri due casi a euro 30.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio. Stessa cosa vale - come detto - per gli interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (art. 119 co. 4, 6, 8 d.l. cit.).
Ai fini dell’accesso alla detrazione, tali interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dalla normativa richiamata dal d.l. n. 63/2013 convertito con modificazioni dalla l. n. 90/2013 e, nel loro complesso, devono assicurare, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata (art.
119 co. 3 d.l. cit.).
A chi spetta la detrazione fiscale del 110%
I soggetti cui è riconosciuto il superbonus sono, essenzialmente (art. 9 d.l. cit.) i condomìni; le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento, e sempreché si tratti di immobile adibito ad abitazione principale; gli Istituti autonomi case popolari (IACP); le cooperative di abitazione a proprietà indivisa; le Onlus e associazioni di volontariato; le associazioni e società sportive dilettantistiche, in relazione ai lavori destinati ai soli immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari solo in caso di partecipazione alle spese per interventi trainanti sulle parti comuni in edifici condominiali.
La cessione o lo sconto in alternativa alla fruizione diretta: a quali condizioni si ottiene
Il superbonus è da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Il credito d’imposta maturato con l’accesso al superbonus può essere oggetto di cessione o di sconto (art. 119 co. 11-13 d.l. cit.) come alternativa alla fruizione diretta della detrazione.
La cessione, in misura corrispondente alla detrazione spettante, può essere disposta in favore di fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, di persone fisiche (anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), nonché di istituti di credito e intermediari finanziari.
Dopo aver ricevuto il credito, questi soggetti hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Ai fini dell’espletamento dell’operazione, il contribuente deve ottenere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione. Si tratta di un documento che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi. I dati sono comunicati esclusivamente in via telematica da intermediari abilitati o da responsabili del Caf.
Non solo. Occorre anche fornire l’asseverazione da parte dei tecnici abilitati della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi oggetto di agevolazione. E, nel caso di interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, secondo le loro competenze professionali.
Professionisti e Superbonus: l'importo spetta per la metà su immobili ad uso promiscuo
Per quanto riguarda i professionisti, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la detrazione spetta anche a costoro per interventi di efficientamento energetico effettuati su immobili adibiti ad uso “privatistico”.
Al contrario, in caso di intervento su beni immobili “relativi all’impresa” o “strumentali” all’attività di impresa, arte o professione, il superbonus non può essere richiesto. Stiamo parlando di quegli immobili che, ai fini delle imposte sui redditi, vengono utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o della professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore (art. 43 Tuir).
Il termine ‘esclusivamente’ cui ricorre la norma è indicativo del fatto che essa non possa estendersi al caso (frequente con riferimento allo smart working, ma si pensi anche all’ipotesi dell’agente di commercio) di beni immobili utilizzati promiscuamente come abitazione ed ufficio.
E proprio la parziale componente privatistica che emerge dall’uso di questi immobili determina, se non il riconoscimento pieno dell’aliquota, la sua riduzione alla metà. Pertanto, se gli interventi in esame sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50% (art. 16-bis co. 5 Tuir, in analogia con l’art. 119 co. 10 d.l. n. 34/2020 riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su “due unità immobiliari”).
Con la precisazione che a volte la normativa (si veda la circolare 8 agosto 2020, n. 24 dell’Agenzia delle Entrate) fa riferimento a casi di esclusione del superbonus 110% senza specificare se si tratti di immobili a destinazione esclusiva o promiscua, limitandosi piuttosto all’indicazione della natura strumentale all’esercizio dell’impresa, arte o professione. Così per le detrazioni per il recupero edilizio agli “immobili patrimonio” di imprese individuali e società personali, per gli immobili d’impresa e quelli ad uso professionale.