Per l'anno in corso, chiarisce il MIUR, la rinuncia alla nomina in ruolo non comporta automaticamente il depennamento ne' dalla graduatoria ad esaurimento da cui è derivato il posto ne' da quella del concorso.
Proprio per questo motivo il Ministero chiarisce che i docenti che hanno conseguito la specializzazione di sostegno con i corsi speciali e il personale riportato nell'articolo 1 comma 2 alla lettera a) b) e c) del DM21/2013 sono obbligati alla stipula del contratto a tempo indeterminato con priorità al sostegno.
Per quanto riguarda invece i docenti appena nominati in ruolo sul sostegno, con la decorrenza giuridica risalente al 1 settembre 2013, possono considerare l'anno scolastico 2013/2014 come anno di prova anche se nominato come supplente annuale o con supplenze temporanee di almeno 180 giorni.
Quindi il servizio svolto durante l'anno scolastico 2013/2014, come già chiarito nel DG del personale scolastico protocollo numero 3699 del 29/2/2008, viene considerato valido come anno di prova purchè il docente presti il proprio servizio nello stesso insegnamento o nella stessa classe di concorso (o nell'insegnamento di materie affini) per le quali viene immesso in ruolo.
Questo per rispondere ai dubbi delle tante insegnanti che hanno accettato un posto di supplenza annuale e magari si vedono dare l'immissione in ruolo ora che l'anno scolastico sta volgendo al termine. Quest'anno può valere come anno di prova e non andrà quindi ripetuto, se il dirigente stilerà un apporto positivo sul vostro operato.