Abbiamo parlato in precedenza delle novità apportate dalla riforma della pubblica amministrazione per quanto riguarda il pensionamento anticipato per i docenti e il personale Ata. Ora vedremo quali cambiamenti sono stati apportati dalla riforma Renzi-Madia per ciò che concerne il trattenimento in servizio.



Riforma pensioni, scuola, quota 96: abolizione del trattenimento in servizio, cosa cambia

Come forse avrete già appreso, uno dei punti cardine della nuova riforma del settore pubblico riguarda proprio l'abolizione del trattenimento in servizio, secondo quanto stabilito dall'articolo 1: gli attuali limiti vigenti sono quelli indicati dall'articolo 24 del decreto legge N. 201/2011 che fissano in 66 anni e tre mesi (nel 2015) il tetto massimo oltre il quale scatta automaticamente l'entrata in pensione, senza ulteriore possibilità di proseguire la propria attività lavorativa.



Pertanto, verrebbe a cadere la disposizione indicata all'articolo 16 del decreto legislativo N. 503/1992 e al comma 5 dell'articolo 509 del decreto legislativo N. 297/1994 che offrivano la possibilità di rimanere in servizio durante i due anni seguenti la raggiunta età pensionabile.



Da ciò si conclude che verranno prorogate fino al 31 dicembre 2018 le disposizioni contenute nel decreto legge N. 112/2008, articolo 72 comma 11 che offrono ai dirigenti scolastici la facoltà di risolvere in maniera unilaterale il rapporto di lavoro del personale docente e Ata mediante preavviso da notificare entro e non oltre la data del 28 febbraio.

Naturalmente questa possibilità verrà attribuita al compimento dell'anzianità massima dei contributi maturata dal docente o dal personale Ata.