In questi giorni è arrivato il via libera per presentare la domanda di pensionamento riservata agli esodati che rientrano nella sesta salvaguardia. Il Ministro del Lavoro ha comunicato tutti i dettagli tramite la circolare n° 27/2014, che illustra appunto i soggetti interessati, nonché la data di scadenza entro cui fare la richiesta. Il termine ultimo per effettuare la presentazione dell'istanza è stato fissato al 5 gennaio 2015. Coloro che rientrano nella sesta salvaguardia approvata dal Governo avranno dunque tempo fino ai primissimi giorni dell'anno venturo per procedere alla richiesta di pensionamento.

All'interno della circolare emessa è stata indicata anche la procedura per presentare la domanda.

Ad essere interessati da questa salvaguardia, grazie alla quale ci si potrà avvalere delle vecchie norme per andare in pensione e non quelle previste dalla riforma Fornero, saranno oltre 31 mila soggetti. Tra le categorie interessate abbiamo lavoratori in mobilità ordinaria ai quali è stata concessa l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari, lavoratori ai quali è stata permessa la contribuzione volontaria, lavoratori in congedo per prestare assistenza a figli disabili o familiari con handicap e lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto in virtù di accordi individuali oppure di incentivo all'esodo.

Come sottolineato in precedenza, la scadenza è stata definita al 5 gennaio 2015, con gli interessati che dovranno indirizzare la domanda apposita presso la direzione territoriale del lavoro competente.

L'istanza per richiedere di andare in pensione la si potrà trasmettere personalmente oppure tramite individui aventi abilitazione, come possono essere patronato, consulente del lavoro o commercialista.

La domanda di pensionamento dovrà essere inviata mediante PEC o posta con una lettera raccomandata A/R. Il Ministero del Lavoro, ha allegato alla circolare anche il modello dell'istanza da poter stampare ed utilizzare. Va ricordato, infine, che nel caso si tratti di un lavoratore che ha cessato il proprio rapporto in base ad accordi collettivi od individuali, bisognerà allegare anche la documentazione apposita, ossia una copia dell'accordo ed una dichiarazione sostitutiva che riguarda la mancata rioccupazione.