Ancora brutte notizie per la grande cerchia degli esodati che da anni sono "perseguitati" dalle dure norme della Riforma Fornero. Nel 2011, infatti, l'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero, ha pensato di introdurre nella riforma tanto odiata dai lavoratori italiani, l'allungamento dell'età pensionabile oltre a riprendere il famoso metodo contributivo. È cosi, che inconsapevolmente ha creato molti punti oscuri che tuttora rimangono inosservati dal Governo nonostante le varie proposte avanzate dai vari parlamentari e dai vari sindacati.
Gli esodati, per esempio, rappresentano una delle categorie maggiormente penalizzate perché non solo hanno perso il lavoro e di conseguenza anche privi di una copertura previdenziale, ma sono rimasti esclusi dalla nuova Legge di Stabilità entrata in vigore il primo gennaio 2015 che prende in esame solo l'abolizione delle penalizzazioni trascurando altri aspetti molto fondamentali per ciò che riguarda il sistema pensionistico italiano.
Nei mesi scorsi, il Governo ha approvato un decreto che disciplina l'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. Pertanto, dal primo gennaio 2016, l'età pensionabile sarà aumentata ulteriormente di 4 mesi. Un lavoratore che richiede la pensione di anzianità, quindi, non dovrà più maturare i 61 anni e tre mesi di età con 35 anni di contribuzione previsti, bensì 61 anni e 7 mesi di età accompagnati da 35 anni di contributi versati. Cambiano i requisiti anche per la pensione di vecchiaia: se prima erano previsti 65 anni e 3 mesi di età, dal 2016, l'età pensionabile sale a 65 anni e 7 mesi. Arriva un'altra batosta per migliaia e migliaia di esodati visto che, il decreto del 16 dicembre 2014 si riferisce anche ai lavoratori che maturano i requisiti secondo le norme antecedenti la Riforma Fornero.
Tra questi, sono compresi anche i 170 mila esodati che finora hanno fruito delle sei misure di salvaguardia. A specificarlo è il portale "Pensioni Oggi", secondo il quale, l'adeguamento alla speranza di vita, è rivolto principalmente ai lavoratori nelle misure di tutela che, ai fini della salvaguardia, non prevedono il termine di decorrenza della prestazione del 6 gennaio 2016.