Pubblicata in GU la circolare n.2/2015 in materia di pensionamento obbligatorio per coloro che hanno maturato i requisiti di accesso alla pensione prima della Riforma Fornero. Il documento contiene i requisiti, tempistica di maturazione degli anni di servizio e contributivi per il collocamento in pensione d'ufficio dei dipendenti pubblici, abolizione del trattamenimento in servizio e le eccezioni. Nessuna corsia preferenziale per i Quota 96 e nemmeno per il personale della Scuola. Nel dettaglio i punti fondamentali della circolare del ministero firmata dal ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Anna Maria Madia.
Pensionamento e requisiti: la circolare n.2/2015
Il testo integrale della circolare n.2/2015 può essere letto al seguente indirizzo:http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2015/02/DipendentiPAServizio.pdf. Il documento stabilisce il collocamento in pensione per i dipendenti pubblici che hanno maturato i requisiti entro la data del 31/12/2012 e con il perfezionamento del raggiungimento di 65 anni, ai sensi della normativa disposta con la Riforma Fornero e in applicazione dell’art. n.2 l comma 4 del dl 101 del 2013. Le PA, nel caso di dipendenti soggetti al nuovo provvedimento in materia previdenziale, avranno la possibilità di richiedere la risoluzione unilaterale dando un preavviso di 6 mesi: per gli uomini con il raggiungimento dei 42 anni e 6 mesi di servizio e con età anagrafica di 62; per le donne con la maturazione di 41 anni e 6 mesi e 62 anni (chiarito nel punto 3 e punto 3.1, alla voce 'novità della disciplina'). In base alla circolare n.2 del 2015, il requisito anagrafico di 65 anni non sarà però obbligatorio fino al 2017. Altresì a decorrere dal 2014 tale risoluzione del rapporto di lavoro non si applica nei confronti di chi matura 42 anni e 6 mesi di servizio e 62 anni di età.
Pensione di vecchiaia, anticipata e salvaguardia
Al punto 3.2 la circolare specifica anche i casi in cui non si applica la disciplina della risoluzione unilaterale del contratto o si applica con salvaguardia. Si tratta dei regimi speciali, spiegati nel dettagio nel documento. Nel dettaglio, come stabilito dalla circolare pubblicata in Gazzetta Ufficiale, anche i dipendenti pubblici che hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a seguito del 2011, potranno lasciare il servizio fruendo della pensione di vecchiaia a 66 anni e 3 mesi o 65 anni se lavoratori con i requisiti di accesso alla pensione anticipata, ai sensi dell'art.24 ai comma 10 e 12 del decreto legge 2011 del 2011.Trattenimento in servizio e pensione di vecchiaia
La circolare n.2 del 2015 al punto 2 e 2.1 in materia di soppressione del trattenimento in servizio stabilisce che il dipendente che abbia maturato i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia non avrà più la possibilità di scegliere di restare in servizio per ottenere un assegno di importo superiore, ad eccezione dei lavoratori che al raggiungimento dell'età anagrafica non hanno maturato i requisiti contributivi pieni. Anche in questo caso, la circolare n.2 del 2015 prevede il trattenimento in servizio fino a un'età massima di 70 anni stabilendo in preciso limite ordinamentale per la permanenza in servizio. Se desiderate restare aggiornati sulle notizie in materia di pensionamento e scuola, vi consigliamo di cliccare su 'segui' in alto a destra del nome dell'autore dell'articolo. Vi ricordiamo che, nel caso abbiate trovato la news interessante, potete anche votarla cliccando sulle stelle in alto a destra.
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