Con il Decreto Legge del 18 maggio 2015, il Consiglio dei Ministri, dà attuazione ai principi richiamati dalla sentenza n. 70/2015 emessa dalla Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25, del Decreto Legge n. 201/2011, che aveva stabilito la rivalutazione automatica soltanto per le Pensioni di importo complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo (fino ad un importo massimo di 1486,00 euro circa), escludendo, pertanto, la rivalutazione degli assegni pensionistici superiori a 3 volte il minimo.

Rimborso Pensioni ad agosto 2015

Il rimborso dei trattamenti pensionistici sarà corrisposto da parte dell'Inps con l'assegno mensile di agosto, al quale verrà sommato l'importo trattenuto in questi ultimi quattro anni con il "blocco delle rivalutazioni automatiche" per le pensioni comprese tra € 1.450 ad € 2.850 lordi mensili. È stato deciso proprio con la circolare Inps n. 125 del 25 giugno c.a. recante "disposizioni urgenti in materia di pensioni, ammortizzatori sociale e TFR, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015". La suddetta circolare specifica che, con l'entrata in vigore del decreto legge n.

65/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2015, si dà atto di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, stabilendo le modalità di applicazione della relativa sentenza.

Pertanto, con la modifica del comma. 25 e con l'aggiunta del comma 25 bis, all'art. 24 del decreto legge n. 201/2011 (come modificato dal D.L. n. 65/2015) si stabiliscono le seguenti rivalutazioni:

  1. per gli anni 2012-2013 è riconosciuta una rivalutazione nella misura del 100% in relazione agli assegni pensionistici di importo non superiore a 3 volte il minimo;
  • nella misura del 40% per le pensioni superiori a 3 volte il trattamento minimo (e fino a 4 volte lo stesso);
  • nella misura del 20% per le pensioni superiori a 4 volte il minimo;
  • nella misura del 10% per gli assegni pensionistici superiori a 5 volte e fino a 6 volte massimo il trattamento minimo;
  • non è riconosciuta, invece, alcuna rivalutazione per le pensioni superiori a 6 volte il minimo Inps.
2.  Successivamente, dall'anno 2014, l'incremento perequativo viene riconosciuto nella misura pari:

  • al 20% dell'aumento ottenuto negli anni 2012-2013, per il 2014 e il 2015;
  • al 50% dell'aumento ottenuto negli anni 2012-2013, per l'anno 2016.

Infine, il diritto al rimborso delle pensioni viene riconosciuto anche agli eredi di coloro che, nelle more, sono deceduti, purché venga presentata un'apposita istanza all'Inps entro il termine di prescrizione di 5 anni.

Per chi è ancora in vita, invece, otterrà il rimborso automaticamente da agosto e sarà l'Inps ad effettuare il ricalcolo delle pensioni dal 2012 fino al 2016.