La giurisprudenza italiana riconosce unanimemente che l'alunno affetto da grave disabilità abbia diritto ad essere seguito da un docente di sostegno a copertura dell'intero monte ore settimanale o secondo quanto stabilito dal Piano educativo individualizzante e in base a quanto richiesto dalla patologia di cui lo stesso alunno è affetto.

Il contenuto di una nuova sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Palermo, la 2078/2015, riveste una particolare importanza, soprattutto per quanto riguarda una precisione al quanto interessante, legata alla mancata tempestiva assegnazione all'alunno di un numero adeguato di ore di sostegno.

Sostegno: sì al risarcimento nel caso di mancata assegnazione ore allo studente disabile

Il Tar, infatti, attraverso la suddetta sentenza, ha posto in evidenza il diritto all'istruzione per il minore disabile, diritto che viene considerato fondamentale; di conseguenza, qualora si dovesse verificare un ritardo nel riconoscimento del monte ore di sostegno (necessario e corretto) verrebbe a determinarsi una lesione del diritto stesso, lesione che va a produrre un risarcimento del danno non patrimoniale.I giudici siciliani, in pratica, hanno considerato di importanza minore i problemi della finanza pubblica rispetto all'obbligo primario che lo Statoè chiamato ad assumere nei confronti dell'istruzione scolastica dei minori disabili, istruzione che dev'essere tutelata e garantita nella sua interezza, secondo quanto previsto dalla normativa legislativa vigente.

Scuola e ore di sostegno: TAR Palermo, sentenza 2078/2015 parla di 'Ministero resistente'

In pratica, ad essere messo in discussione è il servizio scolastico che lo Stato è tenuto ad erogare: non trova, pertanto, giustificazione il principio, secondo il quale, si debba considerare la priorità dell'obbligo di assistenza da parte dei genitori nei confronti dei loro figli; i genitori, infatti, non sono in grado, in questo caso, di supplire alla mancata erogazione del servizio scolastico.

Pertanto, nel caso di mancato tempestivo riconoscimento di un numero adeguato di ore di sostegno, i giudici hanno ritenuto di predisporre il risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in euro mille per ciascun genitore.

Infine, c'è da sottolineare la nota polemica contenuta nella sentenza 2078/2015 che parla di 'ministero resistente', anno scolastico dopo anno scolastico e nonostante i numerosissimi precedenti riguardanti l'assegnazione di un numero inadeguato di ore di sostegno.