Il Disegno di Legge di Stabilità 2016, giunto al Senato per l’iter parlamentare, sarà definito con l’approvazione della manovra finanziaria di oltre 26 miliardi di euro entro il 31 dicembre 2015 ed entrare in vigore nel nuovo anno. Tra le disposizioni normative di interesse previdenziale, si segnalano la settima salvaguardia della riforma Monti-Fornero (Legge n. 214/2011) ed i chiarimenti sull’Opzione Donna.

Con riferimento agli esodati, le misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico sono contenute nell’art. 18 del Ddl Stabilità 2016.

Più specificamente, è stabilito che le norme in materia di requisiti di accesso alla pensione e di regime delle decorrenze applicati prima dell’entrata in vigore dell’art. 24 del d.l. n. 201/2011, convertito con la legge n. 211/2011, continueranno ad essere applicate a tutti i soggetti indicati di seguito, che raggiungono i requisiti pensionistici dopo il 31 dicembre 2011:

A) fino a 5.300 aventi diritto, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli artt.

4, 11 e 24 della legge n. 23/1991, o ai sensi dell’art. 3 del decreto legge n. 229/1994, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31/12/2011, oppure nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate da procedure concorsuali, anche in mancanza dei predetti accordi, purché l’attività lavorativa sia cessata entro il 31/12/2012, abbiano perfezionato i requisiti pensionistici in vigore prima della L. n. 214/2011 e li abbiano maturati entro il periodo di percepimento dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale, oppure anche mediante il versamento di contributi volontari. In caso di sospensione dell’indennità di mobilità, i relativi periodi non determinano l’esclusione dall’accesso alla settima salvaguardia;

B) nel limite di 10.000 soggetti, ai lavoratori indicati nell’art.

1 co. 194 lett. a ed f della L. n. 147/2013, che maturano i requisiti pensionistici in base alla normativa precedente ed entro il 60° mese dall’entrata della suddetta legge. Tali lavoratori sono coloro che sono stati autorizzati al versamento dei contributi volontari prima del 4 dicembre 2011;

C) nel limite di 6 mila soggetti, ai lavoratori indicati nell’art. 1 coma 194 lett. b, c e d, della L. n. 147/2013 che maturano i requisiti pensionistici in base alla precedente normativa. Riguarda i lavoratori che hanno cessato l’attività lavorativa entro il 30/06/2012 in virtù di accordi individuali oppure in base ad accordi collettivi di incentivo all’esodo sottoscritto entro il 31/12/2011;

D) nel limite di 2 mila soggetti, anche ai lavoratori in congedo per assistere i figli disabili gravi e che maturano i requisiti in base alla normativa previgente;

E) nel limite di 3 mila persone, escludendo però i lavoratori stagionali e quelli del settore agricolo, ai lavoratori con un contratto di lavoro a tempo determinato e quelli in somministrazione che abbiano cessato l’attività lavorativa tra il 2007 ed il 2011, che non siano stati occupati nuovamente e che maturino i requisiti pensionistici in base ai criteri ante riforma Monti-Fornero.

Ad ogni buon conto, viene precisato che l’assegno pensionistico che percepiranno i soggetti elencati, non può avere decorrenza anteriore al 1 gennaio 2016, ovvero con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità.

Presentazione della domanda di pensione

I lavoratori potranno presentare domanda di pensione entro 60 giorni dal 1 gennaio 2016 e per ogni categoria si applicherà la procedura prevista dai precedenti provvedimenti in materia di requisiti pensionistici e decorrenza. Sarà cura dell’Inps monitorare le domande presentate dai suddetti lavoratori, pubblicando sul sito web le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni.