Ieri, 18/11/15, si è tenuto un meeting al Miur per stabilire i parametri relativi alla fase C in materia di assunzioni. Durante la mattina di ieri, invece, si sono svolti incontri con i responsabili dell'USR per concordare alcune direttive d'orientamento. Permangono comunque diverse problematiche che vanno prese in considerazione e risolte nel più breve tempo possibile, ma con la modalità migliore.

Supplenti al 30/06/15 od insegnanti annuali

La norma 107/2015 deve essere applicata a tutto il personale della Scuola (insegnanti, docenti di religione cattolica, personale ATA e gli educatori): in essa è previsto il raggiungimento della sede al termine della supplenza. Per questo principio bisogna tenere conto dell'avere in carico la supplenza quando si verrà convocati per scegliere l'indirizzo della sede. Inoltre, va fatta specifica che, per chi vorrà divenire insegnante di ruolo deve terminare il contratto di supplenza entro il 30/06.  Le graduatorie d'istituto sono state pubblicate con un certo ritardo, se la situazione non dovesse subire modifiche, è facoltà di chi riceve la convocazione fare domanda di differimento  dell'assunzione in servizio di ruolo. 

Sostituzione vicari  e posti vacanti

In seguito alla nota 1875/15 la sostituzione dei vicari deve avvenire da parte dei docenti appartenenti alla fase c.

Se ci dovesse essere penuria di insegnanti appartenenti al medesimo ruolo i vicari verranno richiamati in servizio e quindi la conferma del supplente non avviene, anche se in un comunicato dell'URS fosse stato previsto. Tale decisione è facilmente attaccabile: poiché viene costretto il vicario nella ripresa del servizio, mentre l'avente diritto per nomina, ovvero il docente nominato alla sostituzione, non può esercitare l'avente diritto acquisito. In merito ai posti vacanti relativi all'organico potenziato non coperti nella fase c è lecito orientarsi alla ricerca di un supplente: i posti per i quali non vi è stata nomina in ruolo verranno decretate le supplenze sono annuali. Per i posti vacanti quali è stata rinviata la presa di servizio del titolare, le supplenze sono fino al termine dell'attività didattica (30/06).