Il Jobs Act Autonomi è stato licenziato il 28 gennaio dal Consiglio dei Ministri e giungerà fra poco in Commissione Lavoro, per poi passare all'esame parlamentare. Questo ddl contiene delle disposizioni sulla tutela del lavoro autonomo. Fra gli interventi previsti c’è anche quello di rendere permanente il diritto dei professionisti di accedere ai fondi europei FESR e FSE e non solamente per il settennio di programmazione 2014-2020. Il ddl sugli autonomi, inoltre, ha esteso l’ambito soggettivo della disciplina, aprendo i fondi UE a tutti i lavoratori del settore, i quali potranno disporre di finanziamenti per l’avvio o il miglioramento dell’attività, ricorrendo anche a delle iniziative che incentivino la formazione.

Il nuovo Statuto per i lavoratori autonomi, in coerenza con il Jobs act sui lavoratori dipendenti, reintroduce una dicotomia secca fra lavoro autonomo e subordinato, rendendo però più difficile l’individuazione di diritti comuni a tutti i professionisti autonomi. Un'altra modifica riguarda la collaborazione coordinata e continuativa che, ad ogni modo, resta un contratto di lavoro autonomo.

Contratto di collaborazione a progetto e Jobs Act sugli autonomi

Le modifiche introdotte dal Dlgs n.81 del 2015, attuativo del Jobs Act, hanno abrogato le norme relative al contratto di lavoro a progetto e ricondotto tale tipologia di attività professionale nella sfera processuale del lavoro dipendente. La prestazione resa dal collaboratore, quindi, deve essere oltre che continuativa e coordinata, anche personale ed organizzata dal collaboratore stesso.

Tuttavia, è sempre possibile applicare la disciplina del lavoro subordinato anche ai contratti co.co.co, le cui modalità di esecuzione possono essere stabilite dal committente anche con riferimento al luogo e ai tempi e di lavoro.

Questo comporta che solo in tali ipotesi c’è una presunzione di subordinazione, proprio perché il rapporto di collaborazione è etero-organizzato.

Il Jobs Act sugli Autonomi si concentra anche sull’esercizio del potere organizzativo da parte del committente che può esercitare tale potere anche sui tempi di lavoro. L’autonomia organizzativa del collaboratore rimane, però, sempre al centro della disciplina del contratto di co.co.co, ed ecco perché essa può manifestarsi anche nella fase di formazione dell'accordo scritto.

Questi i più importanti profili di criticità del Ddl

Lo Statuto degli autonomi ha però destato anche perplessità da parte di molti eruditi del diritto, in merito ad alcune statuizioni contenute al suo interno. Innanzitutto, si parte dalle norme sull'accesso dei lavoratori autonomi ai bandi di gara delle P.A. È bene far presente che tale materia è oggi regolata da disposizioni europee che non fanno distinzione fra imprese e liberi professionisti. Sul fronte della tutela della genitorialità, destano dei dubbi quelle disposizioni sull’indennità di maternità e dell’estensione del congedo parentale a 6 mesi, perché già adesso la gestione separata (dei co.co.co) prevede una specifica tutela per le libere professioniste.

La confusione riguarda proprio il fatto che non si capisce se,onerati dei futuri trattamenti aggiuntivi a beneficio dei padri, siano le singole casse professionali o la quarta gestione separata Inps. Allo stesso modo, poco concreta appare quella disposizione che fa divieto di modifiche unilaterali alla prestazione o alla necessità di un preavviso nel caso di recesso del committente.