Docenti e personale Ata potranno continuare ad andare in pensione anticipata con la trasformazione del proprio orario di lavoro da full-time in part-time senza dover cessare il proprio servizio presso la Scuola. L’opzione è, infatti, contenuta nelle norme non abrogate della legge Fornero e nell’articolo 1 della legge numero 662 del 1996 che permette ai dipendenti della scuola di poter ridurre l’orario a non più della metà delle ore di servizio.
Pensioni anticipate con orario parziale, a quanto ammonta la retribuzione
Lo stipendio mensile sarà commisurato alla quota di ore di lavoro effettivamente svolte: dunque se il part-time è al 60%, lo stipendio sarà pari a questa percentuale, mentre il restante 40% verrà liquidato come pensione secondo il calcolo di quello che sarebbe stato l’assegno previdenziale senza la scelta del part-time. In tal modo, sommando retribuzione e pensione, non si arriverà a superare lo stipendio corrisposto per il tempo pieno.
Docenti e Ata in pensione con il tempo parziale: chi può farne domanda
Hanno diritto a poter scegliere la pensione anticipata con orario part-time gli insegnanti ed il personale Ata che, al termine dell’anno 2011, erano in possesso della cosiddetta “quota 96” e coloro che, alla data del 31 agosto 2016, avranno conseguito i requisiti contributivi necessari per andare in pensione anticipata.
Questi ultimi si concretizzano in un numero di anni di versamenti contributivi pari a 41 anni e dieci mesi per le donne e ad un anno in più per gli uomini purché, al termine del prossimo agosto, non abbiano compiuto ancora il sessantacinquesimo anno di vita. Con questi requisiti, dunque, docenti e Ata potranno chiedere, a propria scelta, la pensione anticipata o la trasformazione del proprio orario in part-time, rimanendo in servizio.
Pensioni anticipate nella scuola, scadenza della domanda
La richiesta del part-time si formalizza con la domanda da presentare entro il prossimo 22 gennaio. E’ importante rilevare che, nel momento in cui l’insegnante o l’impiegato Ata cesserà definitivamente il rapporto di lavoro, l’Inps ricalcolerà la pensione accumulata sia con riferimento all’anzianità contributiva del periodo di servizio full-time che di quello part-time. Sempre al termine del rapporto di lavoro, l’Inps procederà al calcolo della buonuscita con relativa liquidazione nei termini vigenti in quel momento.