Continua a tenere banco il tema riforma Pensioni 2016 e la circolare Inps 1/2016 dà chiarimenti sui profili dei lavoratori che potranno beneficiare della settima salvaguardia. Il provvedimento, che ha dato il via libera a tale beneficio, entrato in vigore ufficialmente l'1 gennaio 2016, darà la possibilità di godere della prestazione ad altre 26300 persone, le quali potranno mantenere in vigore le precedenti regole di pensionamento.

Riforma pensioni: le novità sulla settima salvaguardia

La principale novità, rispetto alle salvaguardie precedenti, è riservata al tema mobilità. Potranno beneficiare della settima salvaguardia, infatti, sia coloro i quali hanno fruito dell'indennità di mobilità ordinaria e sia chi, invece, ha fruito dello speciale trattamento edile a seguito di accordi governativi o non, stipulati entro e non oltre il 31 dicembre del 2011, riferito alla legge 541/1994. In sostanza, è stata eliminata la distinzione tra gli accordi governativi e quelli stipulati in altra sede e sono stati ammessi anche i lavoratori dell'edilizia, che fino a questo momento, invece, erano rimasti fuori dalla settima salvaguardia.

Inoltre, viene ricordato dall'Inps, che ultimamente ha aggiornato anche i limiti di reddito per il 2016, che sono inclusi nella settima salvaguardia anche quei lavoratori che, anche se in mancanza dei sopra descritti accordi, provengono da aziende cessate o interessate dall'attivazione di procedure concorsuali, come fallimenti, liquidazioni coatte amministrative e amministrazioni straordinarie. In questo caso, non è richiesto che sia dimostrato un accordo sindacale entro il 2011 per poter entrare a far parte della settima salvaguardia.

In ogni caso, comunque, i lavoratori che potranno beneficiare della settima salvaguardia, devono risultare cessati da qualsiasi attività professionale entro il 31 dicembre 2014 e godere di un diritto alla pensione, entro il periodo del trattamento speciale edile o dell'indennità di mobilità.

Va precisato che se i lavoratori sono cessati entro il 31 dicembre 2012, è concessa la possibilità di maturare il requisito anche grazie ai versamenti di contributi volontari (entro dodici mesi dalla fine della mobilità o del trattamento edile speciale).

C'è, inoltre, la possibilità di protrarre il termine di scadenza di questi due trattamenti facendo ricorso a contratti a tempo determinato o parasubordinato. Grazie a questa opzione, si potrebbe facilitare l'ingresso nella settima salvaguardia a diversi lavoratori. Va ricordato che per poter accedere alla settima salvaguardia è necessario che venga compilata la domanda all'Inps o alla direzione territoriale del lavoro entro e non oltre l'1 marzo 2016.