É sempre l'argomento riforma Pensioni 2016 a tenere banco. L'Inps, nella giornata di ieri, ha pubblicato la circolare numero 1/2016, dando di fatto il via libera alla settima salvaguardia. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, dopo aver aggiornato i limiti di reddito per il 2016 , infatti, attraverso la circolare, ha spiegato le modalità di presentazione delle domande di accesso per la salvaguardia pensionistica che è contenuta all'interno della legge di stabilità.

Riforma Pensioni: le informazioni rilasciate dall'Inps

L'Inps ha ribadito che i lavoratori interessati devono presentare istanza di accesso entro e non oltre la data dell'1 marzo 2016.

I soggetti che devono presentare la domanda sono i lavoratori in mobilità o in trattamento speciale edile e i prosecutori volontari. Tali categorie di persone potranno farlo direttamente online, attraverso il sito ufficiale dell'Inps, se si ha a disposizione il PIN. Per tale finalità, è stata introdotta anche una specifica tipologia di domanda da usare per tutte le categorie di lavoratori pubblici, privati e anche quelli iscritti a gestione di spettacolo e sport rinominata "Verifica del diritto a pensione da salvaguardia legge 208/2015".

All'interno di tale sezione è possibile scegliere tra lavoratori in mobilità o trattamento speciale edile, lavoratori con versamenti volontari senza accreditamenti al 6/12/2011 e lavoratori autorizzati a versamenti volontari.

Lo strumento sul web, messo a disposizione dall'Inps, può essere utilizzato anche da quei lavoratori che devono presentare l'istanza alla Direzione territoriale del lavoro, nonché quei soggetti che sono in congedo, con contratti a tempo determinato o che hanno cessato il loro impiego per accordi o con risoluzione unilaterale, per anticipare le procedure di presa in incarico della propria posizione.

Chi deve presentare istanza alla Direzione territoriale del Lavoro?

Tra coloro che devono presentare l'istanza per l'accesso alla settima salvaguardia troviamo i lavoratori cessati entro il 30 giugno 2012, quelli cessati dopo il 30 giugno 2012, quelli cessati per risoluzione unilaterale, i lavoratori in congedo con figli con disabilità e quelli a tempo determinato o i cessati nel periodo che va dall'1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2011.

Queste categorie di soggetti dovranno presentare l'istanza ad entrambe le strutture, sia all'Inps che alla Direzione territoriale del Lavoro.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha infine precisato che coloro che beneficeranno della settima salvaguardia non riceveranno le lettere attestanti tale diritto prima dell'1 marzo 2016, data entro il quale dovranno essere fatte recapitare tutte le domande. Per quelle domande di pensione che sono state già presentate o che venissero recapitate prima della definizione delle attività di monitoraggiosulla settima salvaguardia, le sedi territoriali non sono tenute ad attuare alcun provvedimento di reiezione, ma devono mantenerele istanze in evidenza, per permettere la liquidazione della pensione, se queste dovessero risultare beneficiarie delle disposizioni della settima salvaguardia.