Il Ministero del Lavoro sembra aver iniziato una battaglia contro le nuove collaborazioni coordinate e continuative previste dal Dlgs n. 81/2015. L’obiettivo è quello di contrastare possibili comportamenti elusivi, volti cioè a nascondere dei rapporti di lavoro subordinato dietro le collaborazioni coordinate e continuative. Gli ispettori del lavoro infatti, attraverso la circolare n.3 del 1° febbraio, hanno ricevuto le istruzioni per procedere ad avviare le necessarie verifiche ispettive sul campo e ciò in accordo all’articolo 2 dello Jobs Act.
L’articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2015 ha infatti esteso l’area della subordinazione, applicando, dal 1° gennaio 2016, le norme sul lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che possiedono contestualmente 3 caratteristiche. Tali caratteristiche, proprie della etero-organizzazione devono consistere nello svolgimento di prestazioni di lavoro che sono esclusivamente personali; continuative e il committente deve stabilire le modalità di esecuzione delle stesse anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Cosa deve intendersi per prestazione di lavoro continuativa?
Il Ministero del lavoro ha chiarito nella stessa circolare che per prestazioni di lavoro esclusivamente 'personali' devono intendersi quelle svolte senza l’ausilio di altri soggetti.
Per 'continuative', devono intendersi invece le prestazioni che si ripetono in un arco di tempo determinato allo scopo di conseguire una qualche utilità. Il Ministero del Lavoro ha comunque precisato che vi sono delle collaborazioni esentate, per espressa previsione di legge, dal vincolo presuntivo di subordinazione dell’art.
2 dello Jobs Act. Lo stesso Jobs Act all’articolo 54 prevede comunque una procedura idonea a stabilizzare i collaboratori coordinati e continuativi che possono essere assunti a tempo indeterminato. Tale sanatoria permette dunque di incentivare la stabilizzazione dei contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La circolare ministeriale ha precisato inoltre che è possibile stabilizzare anche rapporti di collaborazione già cessati.
Qualora quindi la stabilizzazione viene avviata dopo l’accesso ispettivo il datore di lavoro non può sperare nella estinzione degli illeciti accertati al termine del 1° accesso ispettivo. Viceversa, nel caso in cui l’ispezione parta dopo l’inizio della procedura di stabilizzazione, gli illeciti rilevati potranno risultare estinti, ove siano rispettate le condizioni necessarie previste dalla legge.
Quali saranno i compiti degli ispettori del Lavoro?
Gli ispettori del lavoro, cosi come suggerisce la circolare sopracitata avranno il compito di accertare la sussistenza di una etero-organizzazione. Essi dovranno poi procedere alla verbalizzazione conclusiva dell’attività ispettiva, che consisterà innanzitutto nell’accertamento delle violazioni in materia di collocamento.
Essi quindi provvederanno anche alla conseguente irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di collocamento. È importante in ultimo ricordare che, in presenza del ricorrere di tutte e 3 le condizioni di etero-organizzazione, si applicheranno tutte le generalità delle tutele normalmente applicabili ad un rapporto di lavoro subordinato, vale a dire qualsivoglia istituto tipico del lavoro dipendente (ad esempio in tema di trattamento retributivo). Come hanno quindi precisato gli stessi tecnici del Ministero del Lavoro, in tali ipotesi non vi sarà una vera e propria riqualificazione del rapporto di lavoro.