Come già precisato in un recente articolo, ogni lavoratore in malattia ha sempre un obbligo di reperibilità e ciò perché in questo modo il medico dell’Inps può fare effettuare la visita fiscale, anche nelle giornate festive, cosi come previsto dalla legge. Nello specifico per i dipendenti statali e quelli degli enti locali della P.A le fasce orarie di reperibilità vanno dalle 9:00 alle 13:00, e dalle 15:00 alle 18:0. Per i dipendenti privati invece la visita fiscale può avvenire dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00. Sul tema, una recente sentenza della Corte di Cassazione ha messo in luce alcuni principi chiave in materia di visite fiscali.
Il protagonista della vicenda sottoposta ai giudici di Piazza Cavour è stato un uomo che durante il periodo di malattia, si allontanava dal proprio domicilio a Reggio Calabria per accompagnare, la sorella a Trento urgentemente. L’Inps lo ha quindi citato in giudizio contestando che allo stesso non poteva essere riconosciuto lo stato di malattia e la conseguente indennità, proprio perché di fatto non si era fatto trovare a casa dal medico legale
La Cassazione statuisce sugli obblighi di reperibilità
In particolare, i giudici della Cassazione, dando ragione all’Inps, hanno statuito che il lavoratore può assentarsi dalla propria abitazione durante gli orari in cui deve essere reperibile, ma solamente qualora sussistano urgenti ed improcrastinabili motivi (ovvero una valida causa di giustificazione).
In queste ipotesi però l’allontanamento dal domicilio va sempre comunicato al datore di lavoro e poi all’Inps. Tale comunicazione è infatti indispensabile se non sia vuole risultare “assenti ingiustificati”. E’ possibile derogare a tale regola solo in un caso: ovvero qualora il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato ad avvisare tempestivamente il datore di lavoro e l’Inps della repentina uscita di casa.
Devono quindi sussistere delle gravi e indifferibili ragioni in tal senso. A detta dei giudici di legittimità inoltre, nei casi in cui tale comunicazione non c’è stata o sia stata tardiva, non viene subito meno il diritto a percepire l’indennità di malattia. Al lavoratore viene data la possibilità di giustificare sia l’omissione sia il ritardo dell’obbligo di avvisare l’Inps e il proprio datore di lavoro.
Le motivazioni devono essere serie e sufficientemente comprovate proprio perché non sono tollerati abusi
Conseguenze della assenza ingiustificata
L’assenza, quando appunto si accerta essere ingiustificata, comporta la perdita dell’indennità di malattia, con modalità differenti a seconda del momento in cui si è verificata l’assenza. Se alla 1^visita fiscale, il lavoratore risulta assente ingiustificato ,subirà una decurtazione del 100% della retribuzione. Se alla 2^ visita invece risulta essere assente oltre alla precedente sanzione, viene prevista anche una riduzione del 50% del trattamento economico. Alla 3^ assenza dalla visita fiscale ingiustificata invece si interrompe il trattamento di malattia fino a quando non termina il periodo di malattia.
La Suprema Corte, con questa importante pronuncia n. 3294 del 19.02.2016, ha ricordato inoltre come il concetto di assenza alla visita fiscale ricomprende non solo la materiale assenza dalla propria abitazione, ma anche tutti i casi in cui il lavoratore, per incuria e negligenza, non abbia consentito l’effettuazione del controllo fiscale ( ad esempio il ritardo nell’apertura della porta, oppure qualora al citofono nessuno risponda o sia rotto ). Per altre info di diritto potete premere il tasto segui accanto al mio nome.