La Naspi torna ad essere protagonista degli scenari del mondo lavorativo. Difatti, a partire da giugno 2016, l'Anpal (nuova agenzia per il lavoro) avrà il compito di monitorare e provvedere alla formazione e reinserimento nel mondo lavorativo di tutti quei lavoratori che per giusta causa hanno terminato il proprio rapporto lavorativo e usufruiranno dell'ammortizzatore sociale attualmente in vigore.

Nel caso in cui la persona che venga contattata da questo organo rifiutasse la proposta di lavoro, vedrebbe il proprio assegno sociale decurtarsi, dato che l'Inps avrebbe facoltà di trattenere parte della somma prevista.

Cosa è l'Anpal?

L'Anpal è la nuova agenzia del lavoro prevista dal Jobs Act di Matteo Renzi, istituita per modificare le abitudini ed aiutare chi cerca o ha perso il proprio lavoro ispirandosi ai modelli anglosassoni in cui gli ex operai vengono riformati tramite corsi e poi instradati verso un nuovo posto lavorativo. Inoltre esso dovrà monitorare e controllare se coloro che vengono chiamati per formazione o per lavoro si presentino nei luoghi stabiliti.

Nel caso in cui i soggetti si rifiutino di presentarsi ed iniziare tali percorsi, l'Anpal potrà mettere al corrente della situazione l'Inps, che potrà trattenere una parte dell'assegno sociale delle persone in questione.

Cosa è la Naspi?

La Naspi (nuovo ammortizzatore sociale per l'impiego) è una prestazione economica istituita per gli eventi di disoccupazione involontaria che si verificano a partire dal 1 maggio 2015. Come specificato nel decreto approvato dal governo Matteo Renzi, la Naspi è riconosciuta a tutti i lavoratori che abbiano perduto involontariamente il proprio lavoro e che presentino i seguenti requisiti:

  • Si trovino in stato di disoccupazione.
  • Possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del loro periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione.
  • Possano far valere diciotto giornate di lavoro effettivo o equivalenti nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
  • Sono inclusi anche quei lavoratori che abbiano rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.