La normativa dei contratti a tempo determinato del personale della Scuola è disciplinata dalla circolare n. 24306 del 1° settembre, pubblicata sul sito del Miur e dalle norme contenute nel Regolamento delle supplenze. Riguardo alla disciplina del mancato perfezionamento o della risoluzione anticipata dei contratti scuola, ecco le norme da tenere presenti per evitare d'incorrere in sanzioni.
Mancata accettazione o assenza convocazione
Chi non accetta una proposta di assunzione o è assente il giorno della convocazione in cui vengono conferiti gli incarichi annuali, nella data comunicata dagli uffici scolatici provinciali dove si è scritti in graduatoria ad esaurimento, non può ottenere più incarichi da essa. Chi invece dopo aver accettato la nomina, non si presenta nella scuola dove deve prendere servizio o abbandona l'incarico, non potrà conseguire per l'anno in corso altre supplenze, né dalle graduatorie ad esaurimento né da quelle di circolo.
Alcuna sanzione è prevista per chi rinuncia ad una supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, per accettare un successivo incarico annuale, per lo stesso o altro insegnamento.
Come pure è ammesso lasciare uno "spezzone", per un incarico su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché al momento della convocazione non fossero disponibili altri posti interi. Nel caso ci fossero stati posti interi e si è preferito il part-time, il diritto al completamento dell'orario, riguarda unicamente le convocazioni dalle graduatorie d’istituto. Si può lasciare una supplenza temporanea, per occuparne una sino a nomina dell’avente titolo, ma solo per disponibilità relative a posti di sostegno.
Ata: casi ammessi e spezzoni
Il personale Ata che abbia accettato una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica, non si esclude che possa accettare una supplenza per diverso profilo, purché di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Si applicano anche per gli Ata le norme relative alle sanzioni per rinunce e assenza prima dette per i docenti.
Le supplenze su spezzone, in effetti, come per i docenti possono avere in ogni caso il completamento, e si può lasciarle per accettare un posto intero successivo, ma solo se all'atto della convocazione non c'erano altri posti interi. Per ricevere notizie inerenti la scuola cliccare sul tasto segui a fianco al nome dell'autore dell'articolo.