"La completa irrilevanza giuridica del fatto (pur accertato) equivale alla sua insussistenza materiale e dà perciò luogo alla reintegrazione ai sensi dell'art. 18, quarto comma, cit." (Cass. 18418/2016 del 20.09.2016). Una pronuncia di rilievo in tema di licenziamento, al fine dell'applicabilità della reintegra nel posto di lavoro ai sensi del novellato articolo 18 L. 300/1970, emessa dalla Suprema Corte con la Sentenza n. 18418/2016 del 20 settembre 2016. Anzidetta tutela, afferma la Suprema Corte, non può essere esclusa per il solo motivo che il fatto contestato sia stato effettivamente commesso, ma si configura come "necessaria" la certezza di illiceità del fatto stesso, prescindendo da un giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta gravata da addebito disciplinare.
Pertanto la completa irrilevanza giuridica del fatto dal quale deriva il provvedimento espulsivo va posto sullo stesso piano dell'insussistenza materiale della condotta ascritta al lavoratore. Da ciò ne deriva, ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970, l'obbligo in capo al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore, nonché di versare allo stesso una indennità equivalente alle retribuzioni dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra e comunque per un importo massimo di dodici mensilità.
Nel caso di specie affrontato dalla Suprema Corte di Cassazione il licenziamento fondava la sua legittimità sulla circostanza che il lavoratore avesse tenuto un comportamento poco educato nei confronti di alcuni soggetti che lui stesso era tenuto a formare, rifiutandosi di rinegoziare il superminimo con l'azienda e, successivamente, contestando a quest'ultima di aver subito pratiche di demansionamento.
A seguito dei primi due gradi di giudizio, i quali hanno dato ragione alle tesi sostenute dal lavoratore ottenendo la reintegra in servizio, l'azienda ha proposto ricorso per cassazione con la certezza che al massimo avrebbe corrisposto un'indennità risarcitoria al lavoratore.
Ma l'interpretazione della Suprema Corte sul novellato dettato normativo di cui all'art.
18 L. 300/1970 è andata ben oltre, ritenendo di conseguenza che quanto contestato dal datore di lavoro, pur essendo effettivamente accaduto, risulta essere privo di rilievo al fine di dar luogo ad un illecito disciplinare sanzionabile e di conseguenza"non può ritenersirelegato al campo del giudizio di proporzionalità qualunquefatto (accertato) teoricamente censurabilema concretamente privo del requisito di antigiuridica, non potendo ammettersi che per tale via possa essere sempre soggetto alla sola tutela indennitaria un licenziamento basato su fatti (pur sussistenti, ma) di rilievo disciplinare sostanzialmente inapprezzabile".
Tale pronuncia, in considerazione del campo applicativo, oltre a far discutere e creare divergenze sulle molteplici pronunce dei tribunali che verranno, certamente permetterà l'ampliamento della tutela normativa nei confronti dei lavoratori.