La Corte di Cassazione con una recente sentenza ha stabilito che può essere licenziato chi utilizza il permesso previsto della legge 104/92 anche per svolgere altre attività.

Cosa sono i permessi previsti dalla legge 104

I permessi concessi ai lavoratori ai sensi della legge 104/92 sono permessi dei quali il lavoratore dipendente può beneficiare per assistere un parente che sia affetto da disabilità grave o qualora ne sia lui stesso affetto.

Con tale normativa è possibile, dunque, usufruire di giorni di permesso retribuito al fine di aiutare il parente disabile ma durante tali giornate di astensione dal lavoro il dipendente non deve svolgere attività diverse dall’assistenza della persona accudita. Qualora così non fosse, l’assistenza, che costituisce la finalità principale della norma, risulterebbe soltanto parziale.

Qualora si abusi di questo strumento utilizzando il permesso per scopi personali, il lavoratore subirà delle conseguenze.

Cosa dice la Corte di Cassazione

Il lavoratore che durante le ore o giornate di permesso si intrattiene in altre attività commette una frode nei confronti del datore di lavoro ma anche nei confronti del sistema previdenziale nazionale.

La condotta di chi si impegna in attività alternativa si configura come una violazione dei doveri del dipendente rispetto al contratto di lavoro ed è dunque lesiva della buona fede del datore di lavoro; quest'ultimo viene infatti privato in maniera ingiusta della prestazione lavorativa. Il comportamento del prestatore di lavoro integra altresì una condotta illecita anche nei confronti dell’Inps poiché l’indennità viene corrisposta da tale ente con carico dei costi sulla collettività.

E’ quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 9217/16 del 6/5/2016 per la quale il lavoratore che durante le giornate di permesso si dedichi ad altre attività può essere legittimamente licenziato per giusta causa.

Anche l’utilizzo soltanto parziale della giornata riservata all’assistenza del disabile, può comportare il licenziamento.

Nel caso in esame, il datore di lavoro aveva effettuato accertamenti per mezzo di un’agenzia investigativa rilevando che il lavoratore, seppure avesse richiesto alcuni permessi ex legge 104, si recava presso l’abitazione dell’assistita affetta da grave disabilità, per un numero di ore inferiore a quello previsto. 

Vista la gravità della condotta posta in essere dal lavoratore idonea a costituire violazione dei doveri nascenti dal contratto di lavoro, nella fattispecie si possono ravvisare gli estremi per un licenziamento per giusta causa senza alcun preavviso.