In queste ore, la Suprema Corte di Cassazione, a proposito delle dichiarazioni mendaci di molti lavoratori che, usufruendo dei permessi della Legge 104/92, svolgono, invece, altre attività estranee a quelle previste dalla suddetta normativa, sta preparando una vera e propria controffensiva nei confronti dei cosiddetti ‘furbetti’ della 104. Attraverso una recente sentenza emessa dalla stessa Corte, si apprende quanto segue: “Se i permessi concessi al lavoratore, attraverso la L.104/92 (tre giorni al mese), verranno utilizzati per altri scopi, diversi dall’assistenza al proprio parente affetto da gravi disabilità o patologie, l’Amministrazione competente, senza nessun preavviso, potrà licenziare ‘seduta stante’ il medesimo lavoratore”.

Illavoratore che usufruisce della Legge 104/92 per altri scopiverrà licenziato

Una vera e propria prassi consolidata, quella che è in atto in molte aziende pubbliche e private. Con molta probabilità, il settore scolastico rappresenta la pietra miliare di questa incredibile situazione. Bisogna sottolineare, peraltro, che non tutti i lavoratori ai quali è concesso tale diritto, usufruiscono costantemente di questa opportunità e né tanto meno incorrono nei gravi comportamentievidenziati in queste ore dalla Suprema Corte. Bisogna dire, però, che è consuetudine in molte scuole assistere, quotidianamente, ad un vero e proprio stillicidio di sostituzioni settimanali, supplenze attribuite ad altri insegnanti per l'assenza dei colleghi,titolari dei famosi permessi retribuiti.

I recenti casi scoperti nella Sicilia meridionale confermano la tendenza verso un abuso incontrollato del fenomeno.

I permessi di studio non sono usufruibili attraverso la Legge 104/92

La Corte, in questo senso, sottolinea e rimarca l'eventualereato che il lavoratore potrebbe commettere nel momento in cui, con falsità, chiede al datore di lavoro di usufruire delle tre giornate mensili per l’assistenza al parente in grave stato di disabilità, ma che invece tali giornate verrebbero usufruite per altri scopi: personali, di studio o solamente per riposarsi.

Insomma, per la Corte di Cassazione, le finalità per la quale è concesso il suddetto permesso è solo ed esclusivamente l’assistenza al disabile e non, invece, come spesso accade – ricorda la Corte - la frequenza di un corso universitario o per sostenere un esame. In questo caso, il docente, non dichiarando espressamente il vero motivo del permesso retribuito commette un illecito disciplinare.

Pertanto, il Dirigente Scolastico potrà chiedere il licenziamento in tronco del lavoratore.

Investigatori privati assoldatidall'INPS: i furbetti dovranno risarcire l'Ente

L’INPS, nell’ambito del comparto Scuola, rappresenta l’ente che materialmente eroga i contributi ai lavoratori che usufruiscono della Legge 104/92, in relazione ai tre giorni al mese di permesso loro retribuito. Se dovesse emergere la mendace dichiarazione del lavoratore, circa i reali motivi del permesso richiesto e concesso, il sopraindicato lavoratore incorrerebbe in un reato molto grave: truffa aggravata ai danni della Pubblica Amministrazione e ai danni dell’INPS. A tal proposito, al fine di scongiurare il ripetersi di episodi legati alle false dichiarazione circa i motivi legati ai permessi della Legge 104, la stessa Corse Suprema ha stabilito, in una recente sentenza, che, negli eventuali processi contro i cosiddetti ‘furbetti’ della 104, potranno essere ammessi, come prova testimoniale, eventuali fotografie o prove documentali utili a smascherare, una volta per tutte, le reali attività dei lavoratori non rispondenti a quelle dichiarate ai propri datori di lavoro.

Un vero e proprio giro di vite! Questa clamorosa svolta prevede, da parte delle Azienda Pubbliche o private, anche l’impiego di task force di investigatori privati, pagati dalle stesse Aziende che hanno in carico tali lavoratori.

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