Novità in tema dei tre giorni di permesso della legge 104/1992 arrivano dall'ultima sentenza della Corte costituzionale, depositata il 23 settembre 2016, che ammette, tra i beneficiari dell'assistenza, anche i disabili conviventi. Nello specifico, viene a cadere il vincolo dell'esclusività del coniuge, dei parenti e degli affini quali beneficiari delle cure di chi prende sia i permessi della legge 104 che i congedi straordinari previsti dalla legge 151 del 2001, includendovi anche i conviventi more uxorio.
Legge 104/1992: permessi anche per i conviventi
Con la sentenza della Corte costituzionale numero 213 del 2016 è stata, pertanto, dichiarata l'illegittimità del comma 3, dell'art. 33, della Legge 104 del 1992 nella parte in cuiindividuava nei parenti più stretti la possibilità di vedersi riconosciuti i permessi. E' stato il Tribunale di Livorno a sollevare la questione e a richiamarsi al giudizio della Consulta a seguito del ricorso presentato da una dipendente alla quale erano stati negati i permessi per l'assistenza del convivente sofferente di Parkinson. A ventiquattro anni dall'emanazione è risultata restrittiva l'individuazione dei beneficiari dei permessi: oltre al coniuge, infatti, si può chiedere la Legge 104 anche i parenti e gli affini fino al secondo grado, oppure fino al terzo grado se il papà e la mamma o il coniuge di chi richieda il permesso abbia compiuto i sessantacinque anni oppure sia deceduto o invalido.
Ma, finora, i conviventi erano rimasti fuori dalla classificazione.
Novità Legge 104: assentarsi da lavoro non solo per coniugi e parenti
Il Giudizio della Corte costituzionale, che sarà vincolante sia per i dipendenti statali che per i lavoratori del settore privato, è stato espresso in virtù del principale obiettivo delle stessa 104/1992, ovvero quello di garantire la continuità dell'assistenza e delle cure della persona disabile all'interno del proprio nucleo familiare.
Inoltre, gli stessi giudici della Corte hanno richiamato gli articoli 2 e 32 della Costituzione riguardanti, rispettivamente, i diritti fondamentali dell'uomo ed il diritto alla salute. In tal senso, la posizione del convivente può ritenersi sullo stesso piano dei soggetti beneficiari individuati della stessa legge.