Giustificata dal principio di solidarietà familiare, la pensione ai superstiti è quella prestazione erogata dall’INPS ai familiari di un pensionato in caso di decesso di quest’ultimo. Nonostante le voci e le notizie allarmanti che sembravano voler rendere la misura meno fruibile per il 2017, la Legge di Bilancio non ha cambiato nulla. Ma a chi spetta la pensione ai superstiti e perché? Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo importante istituto della previdenza italiana.

Coniuge ma non solo!

Il diritto alla pensione ai superstiti è di natura previdenziale e decorre, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso del pensionato.

I soggetti ai quali spetta, dietro domanda, sono il coniuge anche separato o divorziato i figli, ma anche i nipoti e i fratelli o sorelle. Naturalmente, la reversibilità non tocca sempre e bisogna rispettare determinate condizioni. Il linea generale però, si può dire che la misura è fruibile anche dal coniuge separato o divorziato, da familiari che erano a carico del defunto e dai figli invalidi, minorenni o studenti.

Differenze tra separazione e divorzio

Per quanto concerne il coniuge, la reversibilità spetta in base al reddito del superstite ed a seconda se la misura spetti solo a lui o anche ai figli. In caso di coniuge divorziato, la reversibilità spetta comunque a condizione che all’atto dell’avvenuto divorzio, il Giudice aveva sancito il diritto a ricevere il mantenimento per il superstite.

Per i casi di divorzio però, ci sono ulteriori vincoli da rispettare che rendono meno meccanica la misura. Infatti, per concedere la reversibilità al coniuge divorziato, sarà necessario che il superstite non si sia risposato e che la pensione provenga da periodi contributivi per attività di lavoro svolte dal defunto prima che il Giudice pronunciasse la sentenza di divorzio.

Nel caso in cui il defunto divorziato si sia risposato, la reversibilità spetterà al nuovo coniuge ed al vecchio (che rispetta le condizioni prima descritte) in quote. La misura di queste ultime le stabilisce un Tribunale in base alla durata dei due matrimoni ed alle condizioni reddituali e di fabbisogno dei due superstiti.

Diverso il caso se tra i coniugi sia sopraggiunta solo la separazione e non il divorzio. In questo caso, al coniuge rimasto, spetta sempre la reversibilità, a meno che la separazione non sia stata addebitata ad esso da parte del Giudice e che non ci sia il riconoscimento dell’assegno di mantenimento.

I figli e gli altri parenti

Come dicevamo, in materia pensione ai superstiti, un ruolo centrale lo hanno anche i figli, innanzi tutto perché la loro presenza come soggetti beneficiari della reversibilità, incide sull’ammontare della stessa da erogare ai coniugi superstiti. Ci sono dei casi però, in cui tale istituto tocca specificatamente anche ai figli in quanto tali. I figli inabili per esempio, hanno diritto alla reversibilità, anche se svolgono attività lavorative che rientrano nei percorsi di terapia per le loro patologie.

Rientrano anche i figli minorenni o studenti che erano a carico del defunto durante la sua esistenza in vita. I requisiti per i figli studenti sono il non aver compiuto il 21° anno di età, nel caso di scuole superiori di secondo grado, o il 26° anno di età per gli universitari. In parole povere, uno studente potrà beneficiare del trattamento previdenziale proveniente dal genitore, fino ai 21 o ai 26 anni di età a seconda del percorso di studi che sta svolgendo. Anche nipoti, genitori, fratelli e sorelle sono da considerare come potenziali beneficiari della reversibilità in assenza di coniuge e figli viventi. In questo caso però, questi soggetti devono risultare a carico del pensionato alla data della morte di quest’ultimo. In linea generale, il soggetto può dirsi a carico, nel caso i suoi redditi non superino il trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%.