Che la Legge di Bilancio preveda numerosi canali di uscita anche se limitatamente ad alcuni soggetti è un fatto ormai noto. Anche i dipendenti del settore pubblico potranno usufruire dell'Ape o optare per l'uscita anticipata dopo il versamento di almeno 41 anni di contributi ma andranno incontro ad un'ulteriore penalizzazione.

A rischio le indennità degli statali

Gli appartenenti al settore pubblico che sceglieranno di lasciare il lavoro dopo il raggiungimento di almeno 63 anni di età e quindi usufruendo dell'Ape, infatti, dovranno ancora fare i conti con la vecchia normativa pensionistica visto che percepiranno l'indennità di fine servizio secondo le regole introdotte dall'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero.

Stando a quanto previsto dall'Ape, per accedere al pensionamento un lavoratore dovrà maturare almeno 63 anni e 7 mesi di età anagrafica anticipando così di tre anni l'uscita e usufruendo di una sorta di prestito a carico dello Stato da restituire nel momento in cui viene percepita la pensione piena.

La peculiarità sta nel fatto che, i lavoratori appartenenti al settore pubblico avrebbero diritto al TFS, ovvero al trattamento di fine servizio ma verrebbe corrisposto al raggiungimento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia secondo le norme dettata dalla precedente Legge Fornero, ovvero, 66 anni e 7 mesi di età. Ciò penalizzerebbe molto i lavoratori visto che la prima rata della cosiddetta buonuscita verrebbe liquidata fra i 12 e i 24 mesi dopo il raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia.

Uscita con Rita o Quota 41

Discorso diverso per i lavoratori che sceglieranno l'uscita con la RITA (Rendita integrativa temporanea anticipata) o dopo il raggiungimento di almeno 41 anni di versamenti contributivi. Difatti, percepiranno il TFS nel momento in cui matureranno il diritto alla corresponsione dei benefici previsti dalla Stabilità.

Cosa assai diversa per i lavoratori che sceglieranno l'anticipo attraverso l'Ape volontario visto che, la manovra non ha previsto lo spostamento della data di decorrenza del trattamento di fine servizio.