Ormai manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per il via definitivo, perché il Consiglio dei Ministri ieri 22 maggio ha approvato i decreti attuativi per l’ape Sociale e Quota 41. Resta ancora da definire il decreto sull’Ape volontario, che è ancora allo stato di bozza. Per quest’ultimo, probabilmente ci vorrà ancora qualche giorno, per meglio approntare le convenzioni con ABI ed Ania, cioè le associazioni di banche ed assicurazioni che entreranno in scena come soggetti terzi tra Inps e pensionati. Per la versione agevolata di Anticipo Pensionistico e per la anticipata per i precoci, tutto è pronto e presto si potranno inviare le domande.

Disoccupati ed invalidi

Nessun cambiamento per quanto riguarda le categorie di beneficiari dell’Ape agevolato, quella a completo carico dello Stato. Nessun correttivo tra quelli proposti ha avuto il via libera da Palazzo Chigi e quindi, i soggetti ed i requisiti di accesso restano quelli originariamente predisposti. L’Ape social è il reddito ponte offerto sotto forma di pensione a soggetti con almeno 63 anni di età. Un reddito che li accompagnerà fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi. I soggetti interessati devono appartenere a tre categorie ben distinte. La prima è quella dei disoccupati che da almeno 3 mesi hanno terminato di percepire la Naspi e che hanno perso il lavoro per licenziamento.

Per questi sono necessari 30 anni di contributi versati. Una categoria, quella dei disoccupati per i quali bisognerò attendere le istruzioni di attuazione per meglio capire chi rientra e chi no, proprio per via dei rigidi paletti che collegano l’Ape alla Naspi ed all’istituto del licenziamento. Soggetti senza i requisiti per la Naspi, che hanno perso il lavoro per fine contratto e che sono lavoratori agricoli, rischiano di essere tagliati fuori se, nelle istruzioni operative non verrà inserito nessuna novità per loro.

La seconda categoria è quella degli invalidi o con invalidi a carico, che devono essere parenti di primo grado, cioè coniugi, figli o genitori. La percentuale di invalidità necessaria è sempre del 74% minimo, sia che l’invalido sial il richiedente che un familiare fiscalmente a carico e i contributi sono sempre 30. Le stese categorie rientrano anche nella quota 41, ma in questo caso, oltre ad aver centrato 41 anni di contributi, serve che almeno un anno si stato versato prima dei 19 anni di età.

Va sottolineato come per tutti, i contributi utili al calcolo devono essere quelli effettivi, cioè non figurativi.

Lavori gravosi

Una categoria di soggetti che potrà beneficiare di Ape sociale e di quota 41, sono quelli impiegati in attività gravose. Si tratta di 11 categorie che restano quelle inserite in Legge di Bilancio e che vengono definite in base al settore di appartenenza e non alla mansione svolta dal lavoratore. I soggetti interessati sono:

  • Maestre della scuola di infanzia
  • Facchini
  • Edili
  • Assistenti per persone in stato di non autosufficienza
  • Camionisti
  • Macchinisti dei treni e personale viaggiante
  • Infermieri delle sale operatorie ed ostetriche che lavorano in turni
  • Operatori ecologici
  • Conciatori di pelli
  • Gruisti
  • Addetti alle pulizie

Per soggetti che come attività lavorativa rientrano tra quelle prima descritte, se si è raggiunta l’età di 63 anni e si hanno 36 anni di contributi, si potrà richiedere l’Ape sociale.

Resta fermo il paletto della continuità lavorativa di 6 anni. In pratica, servirà essere al lavoro in una delle 11 attività, in almeno 6 degli ultimi 7 anni prima di presentare domanda. Con 41 anni di contributi ed uno prima di aver compiuto 19 anni, c’è l’opzione quota 41, senza limiti di età. Per quota 41, si tratta di una vera e propria pensione anticipata, con domande, mentre per l’Ape, la situazione cambia. Appena sarà possibile, gli interessati dovranno inoltrare domanda all’Inps, per la certificazione del diritto. Solo dopo che l’Inps avrà ratificato il possesso dei requisiti di accesso, sarà la volta della domanda di pensione vera e propria, che avrà effetto retroattivo dal 1° maggio, cioè dall’entrata in vigore delle misure, come previsto in manovra finanziaria.

Con la domanda di Ape, il richiedente dovrà presentare anche la domanda di pensione vera e propria, cioè quella che avrebbe dovuto presentare a 66 anni e 7 mesi, proprio per il collegamento tra Ape e pensione di vecchiaia. Va ricordato anche che l’Ape sarà erogata in 12 mensilità, quindi senza tredicesima e che sarà un assegno non trasferibile a causa di morte e non rivalutabile. L’importo sarà calcolato in base ai contributi versati all’atto della domanda di certificazione all’Inps.