Pochi giorni ancora alla scadenza di questa prima fase di richieste per Ape sociale e Quota 41 per i precoci, cioè per le due novità previdenziali inserite nell’ultima manovra finanziaria. La scadenza resta il 15 luglio e l’Inps ha provveduto a dare delucidazioni su alcuni punti poco chiari del decreto e delle due circolari esplicative del 16 giugno, la n° 99 e la n° 100. L’Istituto ha pubblicato il giorno 11 luglio le sue risposte alle domande degli utenti e lo steso giorno è uscito con un nuovo messaggio, il n° 2884. Ecco cosa dice l’Inps soprattutto per i casi di esclusione dalle due misure.
Valutazione dello stato di disoccupazione
L’argomento disoccupazione indennizzata Inps o la mobilità sono strettamente legate sia all’Ape sociale che a quota 41 e pertanto, molti dei chiarimenti dell’Inps riguardano appunto la valutazione della condizione di disoccupazione utile all’accesso alle due misure. Dall’Istituto la conferma che, per fruire delle due novità previdenziali, resta necessario aver precedentemente fruito della Naspi, dell’Aspi ma anche della mobilità ordinaria. Necessario anche che la fruizione di tali ammortizzatori sociali, sia cessata da almeno 3 mesi prima di presentare istanza. Confermato quindi quanto si intuiva già nelle circolari o nel decreto, cioè che se un soggetto non aveva i requisiti per accedere agli ammortizzatori sociali, non potrà ottenere la pensione anticipata, né con lo scivolo per i precoci e nemmeno con l’Ape Social.
Anche la non fruizione della Naspi per motivi vari, tra i quali la mancata presentazione della domanda, o la sua presentazione fuori termine, non dà diritto alle due misure pensionistiche. Per chi, invece, ha usufruito della Naspi sfruttandone la liquidazione in unica soluzione per l’apertura di una attività in proprio, nessuna possibilità di accedere alle pensioni.
Confermato l’alto contestato tassello del licenziamento, che di fatto taglia fuori quei lavoratori che hanno perduto il lavoro per termine del proprio contratto. Per accedere alle novità pensionistiche, resta necessario essere stati licenziati o aver perduto il lavoro per dimissioni per giusta causa. Per chi ha percepito mobilità in deroga, oppure l’Asdi al termine della Naspi o della mobilità ordinaria, il computo dei canonici 3 mesi, parte sempre da queste ultime misure e non dagli ammortizzatori successivi ai primi.
Altre informazioni utili
Nessuna possibilità per i lavoratori autonomi che hanno chiuso le loro attività e da oltre 3 mesi risultano disoccupati. Lo stesso vale per i residenti all’estero, tanto è vero che viene fatto obbligo agli eventuali percettori dell’Ape sociale o della quota 41, di comunicare all’Inps eventuali cambi di residenza dall’Italia verso l’estero. Nessun problema di incumulabilità tra Ape sociale ed assegno sociale, anche se il reddito prodotto con l’Ape, potrebbe causare la diminuzione dell’assegno sociale corrisposto ed anche la sua eventuale revoca. Incumulabile invece la pensione di invalidità che si differenzia dall’assegno sociale perché viene considerata pensione diretta.
Infatti, uno dei requisiti richiesti per accedere all’Ape sociale o a quota 41, resta la mancata fruizione di un’altra pensione diretta. Per il comparto scuola, che ha il problema del collegamento dell’anno di lavoro a quello scolastico, l’Inps rimanda ad eventuali chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro o del Miur, che devono trovare la soluzione per permettere ai propri lavoratori, di poter accedere agli anticipi, senza attendere la cessazione dal servizio come di consueto, fissata al 31 agosto di ogni anno. chiarimenti anche dal punto di vista della documentazione da allegare alle istanze che resteranno telematiche. Per coloro che non riescono a farsi compilare il modello AP116 dal datore di lavoro, l’Inps conferma le alternative come possono essere le richieste alla cassa edile.
Confermata anche la possibilità di completare la documentazione da allegare in una fase successiva a quella di invio della domanda. Infine l’Inps conferma l’ordine di priorità con cui liquiderà le istanze, che sarà a vantaggio di quelli più vicini all’età utile per la pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi) o a quelli più prossimi ai 42 anni e 10 mesi se precoci.