La legge n. 107/15, all’art 1 comma 209, ha previsto che per l'attribuzione della corretta fascia stipendiale occorrerà che i docenti assunti in ruolo (che hanno superato l'anno di prova) dovranno presentare nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, la ricostruzione di carriera, per fare in modo che, per il 28 febbraio successivo di ciascun anno, il Mef abbia i risultati dei dati relativi alle suddette istanze. Tale documentazione risulta indispensabile per l'attribuzione di una corretta fascia stipendiale, vi ricordiamo che al momento sono in vigore sei differenti fasce stipendiali (la prima prevede da 0 a 8 anni).

Vediamo nel dettaglio sulla ricostruzione di carriera su Istanze Online.

Ricostruzione di carriera su Istanze Online

Dal corrente anno scolastico 2017 le domande di ricostruzione di carriera potranno essere inoltrate alla propria istituzione scolastica di titolarità o sede di incarico triennale mediante l'apposita sezione su Istanze Online. Sempre su Istanze Online troverete la funzione che vi permetterà di dichiarare i servizi utili ai fini della ricostruzione. Nella sezione dedicata alla dichiarazione dei servizi troverete già inseriti a sistema l'elenco dei servizi utili, dovrete solo validare quelli già inseriti e controllare che eventualmente non risultano servizi svolti presso istituzioni scolastiche non statali o presso altre amministrazioni.

Avendovi già informato dei servizi valutabili e quindi riconoscibili per la ricostruzione di carriera, vorremmo farvi una precisazione che essi sono soltanto quelli espressamente indicati dall’ art. 485 del D.L.vo 297/1994.

Pertanto non sono valutabili e quindi non vanno inseriti nella ricostruzione di carriera, i servizi svolti nei centri di formazione professionale, nelle scuole paritarie, (eccezione fatta per quelle primarie parificate/paritarie sino al 31/8/2008).

Infine, vorremmo segnalarvi che sul sito Orizzonte Scuola è attiva una speciale sezione di consulenza e guide per la ricostruzione di carriera. Al momento, così come previsto dalla normativa ai fini della progressione economica del personale scolastico non sono valutabili gli anni 2010, 2011, 2012 e il 2013. Infine, il diritto alla ricostruzione cade in prescrizione dopo dieci anni, a partire dalla conferma in ruolo, ai sensi dell’art. 2946 del Codice civile.