Nell'ordinamento giuridico italiano, il fallimento è una procedura concorsuale liquidatoria che, regolata dal Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942, coinvolge l'imprenditore commerciale, il suo patrimonio e i suoi creditori, con l'obiettivo di accertare lo stato d'insolvenza dell'azienda e liquidare i crediti accertati secondo il principio della par condicio creditorum.

Ma nei giorni scorsi, la vecchia disciplina del 1942 ha subito un restyling. Infatti, è stata approvata la legge delega per la riforma del fallimento e delle procedure concorsuali e, con 172 voti favorevoli e 34 astensioni, il Senato ha sbloccato il disegno di legge n.

2681, avente ad oggetto la riforma delle procedure concorsuali, la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento e il sistema dei privilegi e delle garanzie.

Quali sono le novità introdotte?

1. Modifica del nome: il "Fallimento" ora diventa "Liquidazione Giudiziale", procedura che consisterà in una soluzione concordataria che permetterà la liberazione del debitore entro tre anni dall'apertura della procedura.

2. Fase preventiva e stragiudiziale: verrà costituito un organismo pubblico, presso le CCIAA su base provinciale, a cui affidare una prima fase in cui analizzare le cause del malessere economico e finanziario dell'azienda e prevenire l'insorgere della crisi.

3. Specializzazione dei Giudici: le procedure concorsuali verranno ripartite tra un numero ridotto di tribunali, dove si richiederà una maggiore specializzazione dei Giudici in campo aziendalistico; le procedure di maggiori dimensioni saranno di competenza dei tribunali delle imprese.

4. Concordato in continuità: è l'istituto del concordato preventivo nel caso in cui l'azienda versi in stato di crisi reversibile e la proposta concordataria permetta la prosecuzione dell'attività, garantendo un certo livello occupazionale e una maggiore soddisfazione dei creditori.

5. Estensione dell'accordo di ristrutturazione: è prevista l'estensione degli effetti dell'accordo di ristrutturazione anche ai creditori di minoranza che non hanno aderito all'accordo, purchè abbia aderito almeno il 75% dei creditori finanziari.

6. Sistema Common: marketplace nazionale in cui i beni delle procedure concorsuali ed esecutive in vendita siano negoziabili non solo in denaro, ma anche in appositi titoli.

7. Gruppi di imprese: sarà possibile proporre un unico ricorso per le imprese appartenenti ad un gruppo, dando luogo ad una procedura unitaria per la risoluzione della crisi del gruppo, con l'individuazione di un unico tribunale.

8. Accesso al credito: saranno introdotte misure che semplificano l'accesso al credito, soprattutto per le piccole imprese, consistenti nell'individuazione di garanzie che non presuppongano la perdita di possesso del bene posto a garanzia.

9. Art. 2409 c.c.: la possibilità di denunzia del comportamento scorretto degli amministratori da parte dei soci al tribunale competente, sarà esteso anche alle S.r.l..

La riforma mirerebbe a semplificare la procedura fallimentare, soprattutto in questo momento storico in cui la quasi totalità delle aziende italiane non sta attraversando un periodo felicissimo.