Il Consiglio dei Ministri oltre al maxi-decreto sulle banche di cui si è parlato in un precedente articolo, ha dato il via anche ad un disegno legge delega per la riforma del diritto fallimentare e sul riordino delle varie procedure concorsuali. I punti salienti della riforma prevedono anche dei meccanismi di allerta per l’emersione tempestiva delle crisi d’impresa e l’introduzione della figura del 'giudice specializzato' in materia di crisi aziendali. I tribunali delle imprese si occuperanno delle procedure concorsuali di maggiori dimensioni. Le procedure di sovraindebitamento resteranno invece di competenza dei tribunali ordinari.

Viene prevista anche una procedura extragiudiziale di allerta e di composizione anticipata delle imprese in stato di difficoltà. Lo scopo è agevolare lo svolgimento di trattative tra creditori e debitori. Spetterà inoltre ai sindaci e ai revisori avvisare immediatamente gli amministratori dell’esistenza di uno stato di crisi.

Modifiche alla procedura di liquidazione giudiziale ed esdebitazione

La procedura di liquidazione giudiziale che dovrebbe prendere il posto dell’attuale procedura di fallimento contiene alcune importanti novità. In primis, riguardo la fase della liquidazione dell’attivo, è prevista l’introduzione di un sistema di vendita dei beni che diventa telematico. In questo senso tutti i beni posti in vendita verranno inseriti in un mercato telematico unificato a livello nazionale, così da ampliare la platea dei potenziali acquirenti.

Sarà possibile acquistare i beni mobili e immobili sia con denaro corrente sia con appositi titoli, che incorporano un diritto speciale attribuito ai creditori. Per i beni rimasti invenduti verrà creato invece un fondo in vista della loro futura valorizzazione.

Per quanto riguarda la procedura di esdebitazione vista l’importanza acquisita negli ultimi anni viene prevista un’esdebitazione di diritto, per la quale non è necessario un apposito provvedimento del giudice.

L’esdebitazione di diritto riguarda solamente le insolvenze di minor portata ed è ammessa solo dopo la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale. Per le insolvenze maggiori, invece, l’interessato deve presentare una domanda, anche dopo il decorso di un triennio dall’apertura della procedura, su cui poi il giudice deve pronunciarsi.Tale procedura non è ammessa nei casi di dolo o mala fede del debitore.

Il Governo ha dato l’OK anche ad una nuova disciplina per i gruppi d’impresa che prevede l’introduzione di una procedura unitaria con l’individuazione di un solo tribunale competente. A carico delle imprese appartenenti ad un gruppo ci saranno degli obblighi dichiarativi e il deposito di un bilancio consolidato.

Concordato preventivo: limiti e nuovi accordi di ristrutturazione

Il concordato preventivo, che spesso per i creditori non è affatto una soluzione vantaggiosa, sarà tendenzialmente limitato alle sole ipotesi del concordato in continuità. Cioè a quelle situazione di crisi aziendali che siano però reversibili. Il concordato finalizzato alla liquidazione dell’impresa viene dunque limitato alle sole ipotesi in cui gli apporti di terzi consentano di soddisfare le ragioni dei creditori in misura maggiore.

Il concordato in continuità prevede inoltre il superamento della crisi mediante la prosecuzione dell’attività aziendale. La riforma sul fallimento prevede l’estensione della procedura degli accordi di ristrutturazione anche agli intermediari finanziari. La disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti, più volte già modificata, consente all’imprenditore di chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti a specifiche condizioni però.