La Legge di bilancio 2018, all'articolo 1, comma 910 e seguenti, prevede l'introduzione, a decorrere dal 1° luglio prossimo, del divieto di pagare stipendi e compensi in contanti per tutti i datori di lavoro e per tutti i committenti. Saranno, pertanto, obbligati a corrispondere stipendi e/o compensi dovuti mediante una banca o un ufficio postale.

Quali sono gli strumenti di pagamento tracciabili ammessi

Per i datori di lavoro e i committenti che vogliono stare tranquilli, i metodi di pagamento tracciabili ammessi sono quelli di seguito indicati:

  • bonifico su conto corrente bancario intestato al lavoratore, di cui lo stesso ha fornito le coordinate bancarie;
  • strumenti di pagamento elettronico, come ad esempio carta di credito con IBAN;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento a favore del lavoratore;
  • emissione di assegno intestato al lavoratore o ad un suo delegato.

Secondo quanto previsto dalla norma della Legge n.

205 del 27 dicembre 2017, la firma apposta dal lavoratore dipendente sulla busta paga non prova l'avvenuta corresponsione dello stipendio da parte del datore di lavoro, ma dimostra soltanto l'avvenuta consegna del documento di riepilogo delle spettanze. Inoltre, con la firma sulla busta paga non è provata nemmeno la reale somma effettivamente corrisposta al lavoratore. Obiettivo della norma è dunque quello di eliminare anche il problema della ormai diffusa pratica di corrispondere al lavoratore una somma inferiore rispetto a quanto attestato in busta paga.

A chi si applica il divieto

Il divieto del pagamento in contanti di stipendi e compensi, si applica:

  • Alle tipologie contrattuali di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a prescindere dalla durata e dalle modalità di svolgimento (quindi ai contratti a tempo indeterminato, determinato, intermittenti, apprendistato, full-time, part-time, ecc.);
  • Ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 2222 c.c.;
  • Ai rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci, di cui alla Legge n. 142 del 2001.

Tale divieto, invece, non coinvolge:

  • I contratti lavorativi stipulati con le pubbliche amministrazioni;
  • Le tipologie contrattuali di lavoro domestico;
  • I compensi relativi a borse di studio e tirocini;
  • Le prestazioni occasionali.

Quali sono le sanzioni per i trasgressori

Il datore di lavoro che, nonostante obbligato, non corrisponda al lavoratore lo stipendio mediante uno strumento di pagamento tracciabile tra quelli ammessi dalla norma, è punibile con una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 Euro.