Il mobbing si configura allorquando nei confronti del lavoratore sono posti una serie di comportamenti ostili in serie, ovvero la reiterazione delle vessazioni per 6 mesi, la lesione della salute e della dignità del dipendente attraverso l'emarginazione sul lavoro, le molestie sessuali.
Nell’ambito lavorativo, il mobbing si traduce in condotte aggressive e persecutorie, poste dal datore di lavoro e/o dai colleghi nei confronti di un lavoratore che è costretto a svolgere mansioni di livello inferiore rispetto a quelle contrattuali. Se dal punto di vista normativo fino ad oggi non esisteva una legge dedicata al mobbing, ma solo singole disposizioni contenute nel codice civile, penale che prevedevano la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non nei confronti della vittima, le cose potrebbero cambiare a breve.
In Commissione Giustizia della Camera è stata infatti depositata la Legge sul mobbing. Il testo prevede l'introduzione nel Codice Penale all’art.582-bis, della materia di molestia nell'attività lavorativa (mobbing e straining) e delle relative sanzioni. Il futuro articolo 582-bis ha l'obiettivo di definire in modo specifico il reato di mobbing, che sarà procedibile d’ufficio.
Il reato di Mobbing: apporterà più tutele e introduce severe sanzioni
Il DDL quindi non solo colma una lacuna dell'ordinamento, perché non sono mai state previste delle sanzioni penale specifiche. Ne conseguiva che le condotte assimilabili al mobbing rientravano in differenti tipologie criminose. E’ stata quindi introdotta una fattispecie incriminatrice ad hoc che introduce di fatto ulteriori misure punitive rispetto alle già previste sanzioni civili.
Sono stati innanzitutto definiti i concetti di straining e mobbing.
Il concetto di straining si configura con un'azione unica e isolata, i cui effetti duraturi determinano stress forzato non solo. Il mobbing al contrario presuppone invece una pluralità di azioni durevoli e sistematiche, dovendo altresì sussistere un nesso di causalità logica tra condotta ed evento dannoso ingiusto, incidente sulla sfera mentale del lavoratore.
Nel dettaglio, il disegno di legge è composto da 2 articoli, il 1^ si propone quale obiettivo la promozione della tutela dei lavoratori avverso i fenomeni discriminatori nel mondo del lavoro e il 2^ individua e descrive le fattispecie da incriminare insieme alle sanzioni.
Il nuovo articolo 582-bis punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 5mila a euro 20mila il datore di lavoro che con più azioni di minaccia, molestia lede la salute psichica o fisica del lavoratore. Nell’ipotesi di straning invece la pena prevista è da 3 mesi a 2 anni di reclusione e la multa è fino a 15mila euro.