Mai più stipendi pagati in contanti. Dal primo luglio scatta il divieto, istituito con l’ultima legge di Bilancio, di retribuire i propri dipendenti con strumenti di pagamento che non siano tracciabili. L’iniziativa rientra in un più ampio sistema di regolamentazione dei contati volto al limitarne l’uso. Nel caso specifico del pagamento degli stipendi, chi violerà la norma potrà essere sanzionato con una multa fino a 5 mila euro.

Lo scopo della presente norma è quella di porre fine all’ancora troppo diffusa abitudine di pagare i lavoratori con importi più bassi di quelli riportati sulla busta paga.

Vediamo di seguito i principali aspetti della nuova normativa.

Il divieto di pagamento degli stipendi in contanti

Il divieto di pagamento degli stipendi in contanti è contenuto nel comma 910 dell'art. 1 della legge n. 205/2017 che ha previsto sei mesi di tempo affinché gli interessati prendessero confidenza con la novità. I sei mesi scadono, appunto, il prossimo primo luglio 2018, data a partire dalla quale i datori di lavoro potranno corrispondere stipendio ed anticipi ai lavoratori solamente attraverso i seguenti sistemi tracciabili:

  • bonifico sul conto corrente bancario o postale del lavoratore;
  • strumenti di versamento elettronici (ad esempio, carte ricaricabili);
  • pagamento in contanti attraverso lo sportello bancario o postale presso il quale il datore ha un conto corrente, disposto mediante un mandato di pagamento;
  • assegno consegnato direttamente al dipendente o, in caso di impedimento (ad esempio, malattia), ad un suo delegato purché coniuge, convivente o familiare in linea retta di età superiore ai sedici anni.

Il divieto in vigore dal primo luglio riguarderà tutte le imprese, in quanto le nuove norme sono valide sia nei confronti dei lavoratori dipendenti che dei collaboratori autonomi.

Le uniche eccezioni previste riguardano i dipendenti della Pubblica Amministrazione, i rapporti occasionali, i tirocini, le borse di studio ed i lavoratori domestici come badanti, baby sitter e colf, le cui prestazioni potranno continuare ad essere liquidate in contanti.

Multe fino a 5 mila euro per i datori di lavoro

Lo stesso articolo di legge istitutivo del divieto di pagare gli stipendi in contanti prevede, al comma 913, che al datore di lavoro che viola l’obbligo di utilizzare strumenti tracciabili per la retribuzione di dipendenti e collaboratori, possa essere comminata una multa che può andare da un minimo di mille a un massimo di 5 mila euro. Sanzione verso la quale può essere opposto ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del verbale, attraverso un ricorso amministrativo da presentare alla sede territoriale di competenza dell’Ispettorato del lavoro oppure attraverso scritti difensivi all’Autorità che riceve il rapporto.

Da tenere presente che, in caso di controversia, l’unica prova ammessa sarà il pagamento tracciato in quanto la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituirà prova dell’avvenuto pagamento dello stipendio.

E’ opportuno, inoltre, notare che l’obbligo di legge si intende violato anche quando il pagamento, pur se disposto attraverso i sistemi tracciabili previsti, non va a buon fine a causa della revoca del bonifico a dell’annullamento dell’assegno da parte del datore di lavoro.