Il disegno di legge delega di riforma del processo civile, che dovrebbe iniziare il proprio iter in Parlamento, oltre a caratterizzarsi per il fatto che viene “assegnato un ruolo essenziale alle innovazioni tecnologiche”, prevede una novità molto importante nell’ambito della procedura di negoziazione. Tale novità riguarda il ruolo degli avvocati e i loro poteri stragiudiziali.
Infatti si introduce la figura del cosiddetto “avvocato istruttore” che viene a sostituirsi al giudice istruttore.
Legali: a breve inizia l’attività di istruzione stragiudiziale
Lo stesso potrà acquisire le prove, elementi di prova, dichiarazioni, testimonianze, una "confessione stragiudiziale" e quant’altro, ancor prima dell’inizio della causa. Ne consegue che l’avvocato-istruttore, per la sua attività, potrebbe vedersi riconosciuto un aumento sul compenso previsto in origine. Il giudice istruttore avrà comunque la facoltà di esercitare un controllo successivo sull’operato dell’avvocato e di ripetere le prove se lo ritiene necessario.
L’obiettivo è quello di rafforzare tutti quegli strumenti di attività stragiudiziale in modo da snellire l’attività processuale vera e propria. Il materiale probatorio verrà acquisito nella fase della negoziazione assistita, sempre che il giudice non rilevi la superfluità dell’attività istruttoria espletata.
I poteri di istruzione stragiudiziale del legale sono comunque circoscritti: ovvero si fermano all'ambito della procedura di negoziazione assistita. Tutto ciò con un duplice obiettivo: dal un lato si vogliono stimolare soluzioni transattive, in modo da procedere all’accertamento dei fatti prima che inizi la causa, dall’altro si vuole rispettare il principio del contraddittorio, “privatizzando” l’istruttoria e introducendo sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false.
Gli elementi di prova così ottenuti possono quindi essere utilizzabili nel giudizio che si instaura successivamente, con effetti deflativi sulla sua durata.
Le altre novità: dalla negoziazione assistita alla mediazione obbligatoria
Il progetto di riforma mira ad incidere anche sulla mediazione che non sarà più obbligatoria in materia di colpa medica e sanitaria, nel contenzioso sui contratti bancari, finanziari e assicurativi. La negoziazione, invece, viene estesa alle controversie di lavoro, mentre si cancella il ricorso obbligatorio a questa procedura nelle controversie sugli incidenti stradali. Vengono rivisitati anche i tempi e il rito per le cause di competenza del giudice unico, cancellato il filtro in appello e si spinge sulla digitalizzazione.
Al posto del processo ordinario di cognizione di primo grado ci sarà un rito semplificato, modellato sullo schema procedimentale del rito sommario di cognizione. ll ricorso prende il posto della citazione anche nel procedimento collegiale.
Al termine della discussione, il giudice pronuncerà la sentenza o provvederà al suo deposito entro i 30 giorni successivi. Si introducono novità anche per il processo di scioglimento delle comunioni. Viene segnalato anche il progetto della completa digitalizzazione e telematizzazione dei servizi della giustizia, mediante l’estensione del Processo civile telematico alla Corte di Cassazione e agli Uffici del Giudice di Pace. Vi sarà anche un progressivo superamento della PEC, atteso che il deposito telematico di atti e documenti sarà garantito attraverso altre soluzioni tecnologiche. Il diritto civile delle nuove tecnologie e il diritto penale delle nuove tecnologie entrano nella lista delle specializzazioni forensi.