Se un lavoratore deve ancora ricevere dal proprio datore di lavoro degli emolumenti arretrati, tra i vari rimedi esperibili messi a disposizione dall'ordinamento giuridico uno dei più forti è la diffida accertativa. Tale istituto, introdotto dall'art 12 del Decreto Legislativo n° 124/2004 che disciplina la razionalizzazione delle funzioni ispettive in tema di previdenza sociale e di lavoro, è stato recentemente innovato dall'art 12-bis del Decreto Legge 76/2020 ( cosiddetto Decreto Semplificazioni).

Sulla scorta di questa novella legislativa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha prima emesso la circolare n°6/2020 che ha chiarito che la diffida accertativa è esperibile sia contro il datore di lavoro che contro il suo obbligato in solido, ma ha fornito ulteriori delucidazioni sulla corretta procedura da seguire con la nota n° 811 del 7 ottobre 2020.

Diffida accertativa, la norma del decreto 76/2020

L'art 12-bis del decreto Semplificazioni disciplina, esattamente, la semplificazione delle procedure di competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Per quanto riguarda la nuova disciplina della diffida accertativa, le relative modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n° 124/2004 sono contenute al comma 3 dell'articolo 12-bis del decreto Semplificazioni.

La nota n° 811 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, si concentra in particolare sulle modalità operative per l'implementazione della diffida accertativa da parte dei vari Ispettorati Territoriali del Lavoro d'ufficio o, alternativamente, su istanza del lavoratore interessato. Tali modalità operative sono contenute alla lettera a, punto 2) del comma 3 dell'art 12-bis del Decreto 76/2020.

In tale punto 2), il Legislatore fa espresso riferimento alle disposizioni e ai termini contenuti all'art 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile. Tale norma disciplina le "Rinunzie e Transazioni" tra datore di lavoro e dipendenti. Il Decreto Semplificazioni specifica che tali disposizioni e termini non si applicano in caso di accordo tra le parti.

Diffida accertativa, i chiarimenti dell'INL

La nota n° 811 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro opera un utile coordinamento e sintesi delle disposizioni relative all'istituto della diffida accertativa contenute nell'articolo 12 del Decreto Legislativo 124/2004 e le modifiche introdotte dal Decreto Legge 76/2020, cosidetto Decreto Semplificazioni. La diffida accertativa, come si accennava, può essere iniziata d'ufficio dall'organo della Pubblica Amministrazione preposta, cioè nello specifico il Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o da parte, direttamente del lavoratore interessato.

Come viene indicato dalla nota n° 811 dell'INL e in accordo con quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto Legislativo 124/2004, entro 30 giorni dalla notifica della diffida accertativa sia il datore di lavoro che il suo obbligato in solido possono proporre al lavoratore interessato un tentativo di conciliazione davanti al Direttore dell'ITL che ha emanato l'atto.

Se nel corso di tale tentativo di conciliazione viene raggiunto un accordo transattivo tra le parti, verrà redatto apposito verbale che formalizzerà la decisione presa e a cui tutte le parti intervenute dovranno attenersi. Il verbale dell'accordo intervenuto durante il tentativo di conciliazione, infatti, si sostituirà alla diffida accertativa e avrà valore di titolo esecutivo, a favore del lavoratore, in caso di mancata osservanza dello stesso.

D'altra parte, chiarisce sempre la nota n°811 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, il datore di lavoro o il suo obbligato in solido possono, sempre nel consueto termine di 30 giorni dalla notifica della diffida accertativa, proporre ricorso contro la stessa sempre davanti al Direttore dell'ITL che ha emanato l'atto.

Il ricorso, ovviamente, verrà notificato per conoscenza anche al lavoratore interessato. D'altra parte, in quest'ultimo caso, i tempi di conclusione della procedura si allungano. Infatti, il Direttore dell'ITL avrà a disposizione 60 giorni di tempo per pronunciarsi sullo stesso.

Diffida accertativa, i tre esiti possibili del ricorso

La procedura relativa alla diffida accertativa, in caso di ricorso, può dar luogo a tre diversi esiti. In primo luogo, se il ricorso viene accolto la diffida accertativa perderà il valore di titolo esecutivo a meno che i motivi di doglianza non si riferiscano esclusivamente ad una delle parti interessate. Nel caso di rigetto del ricorso, invece, la diffida accertativa acquisterà pieno valore di titolo esecutivo nei confronti del soggetto o dei soggetti che hanno proposto il ricorso stesso.

Ma il ricorso può anche, come terzo ed ultimo caso, essere accolto solo parzialmente. In questo caso il. Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro provvederà ad emanare un nuovo atto nel quale rideterminerà il valore dei crediti spettanti al lavoratore. Tale atto di determina andrà a sostituirsi alla diffida accertativa e sarà immediatamente esecutivo.

Comunque, come chiarisce la nota n°811 dell'INL, dato che tentativo di conciliazione e il ricorso sono reciprocamente alternativi e dato che il datore di lavoro e il suo obbligato in solido possono decidere di intraprendere strade diverse per opporsi alla diffida accertativa, viene data sempre precedenza al tentativo di conciliazione e, solo in caso di esito negativo di quest'ultimo viene dato seguito al ricorso.