Nei giorni scorsi il sindacato FLC CGIL ha pubblicato una esaustiva guida riguardante le incompatibilità lavorative per il personale della scuola, docenti e personale ATA.

Le incompatibilità lavorative dei dipendenti scuola

Il dipendente pubblico già in servizio, sia di ruolo che supplente, è obbligato nei confronti dell’Amministrazione da cui dipende a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva. Tuttavia, esistono delle eccezioni per alcuni regimi speciali. Un esempio riguarda i docenti che svolgono anche la libera professione, o il personale della Scuola in part-time, ovvero che presta il proprio lavoro per il 50% rispetto all'orario normale (18 ore o 36 ore settimanali).

A queste tipologie se ne aggiungono altre, previa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico.

La normativa di riferimento per i docenti

L‘articolo 53 del DLgs 30/03/2001, n. 165 (TU sul Pubblico Impiego) regola tutti gli aspetti sull'incompatibilità lavorativa. La norma richiama anche l’articolo n.58 del DLgs del 3/02/1993, n. 29, così come modificato dal DLgs 31/03/1998, n. 80, nonché il Testo unico 3/1957 e, infine, la Legge 662 del 1996.

Il dovere di esclusività nei confronti della pubblica amministrazione non viene meno neanche se il dipendente è in aspettativa per motivi familiari o di studio. Cosa diversa invece è il caso del dipendente in part-time. In questo caso invece l'esclusività viene meno e dunque il dipendente potrà svolgere ulteriori attività lavorative.

Autorizzazioni per il Personale ATA

Per questo comparto della scuola, non esistendo una precisa norma, valgono le norme per gli altri pubblici dipendenti riferibili all’articolo 57 contenuto nel CCNL 2003. Si legge infatti che il dipendente pubblico con contratto a tempo pieno (36 ore), può effettuare altri incarichi, a condizione dell'autorizzazione del Dirigente, tra questi:

  • l’occasionalità della mansione o dell’incarico;
  • il lavoro non dovrà arrecare conflitto con gli interessi dell’amministrazione presso cui il lavoratore presta servizio;
  • la compatibilità dell’impegno lavorativo. In tal caso il dipendente dovrà svolgere tale attività fuori dell’orario di servizio normale.

Le attività incompatibili

Sulla base dei criteri di cui al paragrafo precedente, sono da considerarsi attività incompatibili con l'attività lavorativa:

  • Le attività commerciali, industriali o le prestazioni professionali;
  • L’impiego alle presso aziende private e/o enti pubblici;
  • l’incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.

Attività compatibili

Ecco di seguito le attività pienamente compatibili, per i dipendenti a tempo pieno o con orario superiore al 50%: la partecipazione diretta alle associazioni, culturali, sportive, religiose e/o di opinione; le prestazioni presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza lucro (volontariato presso un sindacato) sempre che rese in forma gratuita o senza nessun compenso; le attività presso associazioni, collaborazioni su riviste e giornali, con compensi o rimborsi spesa; titolari di brevetti e invenzioni a livello industriale; partecipazione a convegni, tavole rotonde, mostre e seminari; tutte le attività che implicano solo rimborso delle spese, appositamente documentate; le posizioni di aspettativa, di comodato o fuori ruolo; tutti gli incarichi sindacali; la partecipazione a società per azioni, società in accomandita (socio accomandante); incarichi da altre PA che siano compatibili con l’attività scolastica; le collaborazioni con altre scuole dello stesso territorio; la partecipazione limitata a società agricole (a conduzione familiare), ma solo per impegni di modesta entità e non di tipo continuativo; amministratore di condominio, solo del proprio stabile/condominio; qualsiasi ruolo presso le commissioni tributarie; revisore contabile; formatore di dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Lezioni private e libera professione

Il personale docente infine può, previa autorizzazione da parte del dirigente scolastico, somministrare lezioni private ad alunni che non frequentano l'istituto in cui presta servizio. In questo caso inoltre il dipendente dovrà garantire che tale attività non sia di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente, compatibilmente con il proprio orario di servizio. Alla stessa maniera, questo criterio vale per lo svolgimento della libera professione.