Un dipendente della Ferrero di Alba, in provincia di Cuneo, è stato licenziato dopo aver colpito un collega con una mossa di taekwondo. L'episodio, avvenuto per dimostrare la propria abilità nelle arti marziali, ha spinto il lavoratore a impugnare la decisione aziendale. Il suo ricorso è stato però respinto da una giudice del lavoro deltribunale di Asti, che ha confermato il provvedimento disciplinare.
I fatti, che hanno determinato il licenziamento per giusta causa, risalgono all’aprile del 2025 e si sono verificati al termine di un turno sulla linea di produzione Kinder.
L’operaio, esperto di arti marziali, ha sferrato due colpi all’addome del collega, causandogli una ferita. L’azienda ha ritenuto la condotta di tale gravità da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, giudicandola incompatibile con il corretto inserimento nell’organizzazione e con il rispetto dovuto agli altri lavoratori.
La sentenza del tribunale di Asti
Il procedimento giudiziario ha pienamente validato il provvedimento disciplinare della Ferrero, notificato al dipendente circa un mese dopo l’accaduto. L’operaio, addetto al confezionamento della linea Kinder, ha contestato la decisione, ma la giudice Ivana Lo Bello ha dato piena ragione all’azienda piemontese, confermando il licenziamento per giusta causa.
Ha inoltre disposto il pagamento di circa 8mila euro di spese legali a carico dell’operaio. Nel corso del giudizio, non è stato ravvisato alcun abuso del potere disciplinare da parte datoriale, consolidando la posizione dell’azienda.
L'episodio e le motivazioni del licenziamento
La dimostrazione di taekwondo si è svolta verso la fine del turno di lavoro. L’operaio, noto per la sua esperienza nelle arti marziali, stava conversando con il collega al suo fianco riguardo alle proprie abilità. In quel frangente, avrebbe pronunciato le parole: “Dai ti faccio vedere una mossa”, colpendo poi il collega all’addome in modo inaspettato e improvviso, prendendolo alla sprovvista.
Nella lettera di licenziamento, la Ferrero ha richiamato la condotta complessiva del dipendente, sottolineando l’estrema gravità del suo comportamento, tale da ledere il vincolo fiduciario. L'azione ha infranto un principio fondamentale del rapporto lavorativo, giustificando la rottura del vincolo fiduciario.