La Corte di Cassazione con ordinanza n. 23212 del 2011 ha accolto un ricorso del Comune di Massa cassando la sentenza del Tribunale che, a sua volta, aveva confermato una sentenza del giudice di pace in tema di legittimità delle multe per eccesso di velocità rilevata con autovelox senza emissione di scontrino.

Il giudice di pace aveva ritenuto non provato l'accertamento della violazione per la mancata consegna dello scontrino con la stampa dei dati relativi alla velocità e alla targa del veicolo. Aveva anche sostenuto che in questo caso l'attestazione dell'agente, poiché relativa a un corpo o a un oggetto in movimento, non poteva ritenersi assistita da fede pubblica.

Le conclusioni del giudice di pace erano state confermate Tribunale.

La Cassazione ha censurato le argomentazioni del Tribunale, ha cassato la sentenza e deciso nel merito il ricorso, rigettando l’opposizione originariamente proposta dalla parte intimata.

Gli Ermellini, richiamando la precedente giurisprudenza della Corte, hanno confermato la legittimità dell’uso delle apparecchiature elettroniche denominate “telelaser” ai fini dell’accertamento della violazione dei limiti di velocità, purché omologate e usate dal personale addetto.

Al riguardo Cassazione, in uniformità alla precedente sentenza. n. 7126/2006,  ha affermato che è legittima la rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo dell’apparecchiature elettronica denominata “telelaser” anche se tale apparecchiatura non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rilevazione nei confronti di una determinato veicolo.

Infatti, anche se lo strumento elettronico consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, l’organo di polizia stradale, addetto alla rilevazione, attesta la riferibilità della velocità calcolata dallo strumento a quel determinato veicolo.

Detta attestazione ben può integrare la rilevazione elettronica attribuendo la stessa a uno specifico veicolo, “risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso, ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell’apparecchiatura elettronica”.

Nel caso di specie, secondo la Corte, sussistevano tutte le condizioni per ritenere l’accertamento effettuato in conformità alla normativa vigente. Di conseguenza il relativo verbale poteva essere contestato solo con querela di falso.

In precedenza, anche per le apparecchiature in uso dopo l’entrata in vigore del dl 2002 n. 121 art.

4, la Cassazione con sentenza n. 14097/2008 aveva affermato il seguente principio.

In base al dato letterale dell'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, convertito nella legge n. 168 del 2002 nonché alla stregua di un'interpretazione logico - sistematica della medesima norma, l'accertamento delle infrazioni al codice della strada compiuto attraverso mezzi di rilevamento a distanza richiede, per essere valido, la documentazione fotografica dell'infrazione nei soli casi in cui i suddetti mezzi siano privi di assistenza da parte degli organi proposti al rilevamento delle infrazioni. In presenza di personale dell'amministrazione competente, per contro, la verbalizzazione da questi compiuta è garanzia sufficiente dell'affidabilità della rilevazione. In sostanza la prova fotografica è necessaria solo quando alla rilevazione dell’infrazione al codice della strada non sia presente l’agente preposto al rilievo.