La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con Ordinanza n. 16067 del 2 agosto 2016, ha stabilito che le controversie relative al rimborso dei farmaci -quelli cd. indispensabili e insostituibili secondo il prontuario farmaceutico nazionale- siano di competenza del giudice ordinario in luogo di quello amministrativo. La faccenda ha tratto origine da una vedova laziale la quale, unitamente al figlio, rivolgeva istanza alla ASL di Viterbo per il rimborso delle spese farmaceutiche effettuate prima del decesso del marito che, all'epoca della dipartita del de cuius, ammontavano a circa 22 mila euro. 

Dopo l'iniziale pronuncia di incompetenza  da parte del Tribunale di Viterbo, entrambi gli eredi, i quali nel contempo avevano provveduto a diffidare l'azienda sanitaria locale per il mancato rimborso, si vedevano costretti a proseguire il loro cammino giudiziario innanzi all'autorità giudiziaria amministrativa.

Giunti innanzi al Tar del Lazio, gli eredi venivano a conoscenza che i giudici amministrativi capitolini, sollevando il "conflitto negativo di giurisdizione" ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Codice Processuale Amministrativo, avevano trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione. In sostanza, i giudici del Tar avevano ritenuto che la competenza a decidere in materia era del giudice ordinario in virtù del fatto che era stato azionato un diritto soggettivo di credito correlato al diritto alla Salute

Quindi la faccenda approdava in Cassazione per il verdetto finale. La Suprema Corte cosi decideva: a doversi occupare delle vertenze in materia di rimborso di farmaci debbano essere i giudici ordinari in virtù del fatto che tali giudizi sono collegati al diritto alla salute.

Il ragionamento della Cassazione, facendo propria la motivazione di rinvio dei giudici capitolini, si è basato sul fatto che la pretesa di rimborso della spesa farmaceutica, vertendo su un diritto soggettivo di credito correlato al diritto alla salute rientrante nelle garanzie costituzionali di cui all'art. 32 della Costituzione, non rientra in nessun caso di giurisdizione esclusiva né, tantomeno, di giurisdizione amministrativa di legittimità di cui all'art. 7 del Codice del Processo Amministrativo. Pertanto, la Corte di Cassazione, in composizione unitaria, ha sancito che la competenza a decidere in materia di rimborsi di spese farmaceutiche effettuate per l'acquisto di medicinali indispensabili ed insostituibili, è del giudice ordinario.