La Corte di cassazione, Sezione Quarta Penale, con Sentenza n. 30548 del 19 Luglio 2016, in conformità a quanto già in precedenza stabilito dal Giudice di Pace di Trento il 24 Febbraio del 2015, ha assolto il proprietario di un cane dall'accusa di lesioni personali colpose che l'animale di sua proprietà aveva cagionato ad un bambino.

Il fatto

Il fatto accadeva in provincia di Trento ove un giovane del posto affidava il suo cane "Jackie" alle cure del padre che lo portava con sè al rifugio alpino dove lavorava come custode. Giunto sul posto, l'affidatario provvedeva ad assicurare il cane allo steccato con una robusta catena al collo.

Tuttavia, nonostante la premura dell'affidatario, il cane si portava sino ai margini della staccionata ed azzannava al volto il piccolo ospite.

La sentenza di primo grado

Il Giudice di Pace di Trento, chiamato in causa dal padre del minore, riteneva che non era il proprietario del cane "Jackie" ad assumere la posizione di garanzia rispetto alle cure ed alla gestione dell'animale, ma la pretesa andava rivolta nei confronti dell'affidatario. Inoltre, il magistrato onorario trentino riteneva che, trattandosi di processo penale e non civile, era preclusa l'applicazione dei principi di responsabilità civile di cui agli artt. 2050 e 2051 del codice civile. Prontamente, avverso tale sentenza, proponevano ricorso i magistrati togati della Procura della Repubblica di Trento.

I giudici della procura trentina ritenevano che il proprietario del cane era, comunque, titolare di autonome posizioni di responsabilità sull'animale e, pertanto, doveva rispondere lo stesso del reato di lesioni colpose per le ferite inferte dall'animale.

La fine del processo

La Cassazione, pur richiamandosi ad un costante orientamento giurisprudenziale in base al quale è sempre responsabile il proprietario per i danni cagionati dall'animale di sua proprietà, ha affermato che, in caso di affidamento a terzi, il proprietario del cane è responsabile nella misura in cui sia "concretamente" in grado di esercitare un potere di controllo sull'animale oppure abbia affidato l'animale a persona non in grado di esercitare un'effettiva custodia oppure di contenerne il naturale slancio;viceversa, ne risponde l'affidatario.