Sembra ormai certa la proroga all’invio del 730 che come lo scorso anno, vedrà la scadenza slittare dal 7 al 25 luglio a condizione che i Caf ed i professionisti abbiano già inviato l’80% (forse si scenderà al 70%) dei modelli già al 7 luglio. Accettate quindi le istanze dei professionisti che alla luce delle evidenti difficoltà nell’espletare la pratica 730 precompilatohanno richiesto. Problemi in serie per via dei dati già preinseriti nella precompilata che necessitano di massima attenzione da parte di chi trasmette il 730. Un caso spinoso è l’interpretazione data dalle norme e dalle istruzioni di compilazione per le spese detratte, magari in anni precedenti, che sono state rimborsate già al contribuente.

Mutui, interessi ed anche le spese sanitarie sono tra queste e per evitare problemi bisogna conoscere come muoversi.

Spese sanitarie presenti già nel precompilato

La novità forse più importante del nuovo 730 è la presenza delle spese sanitarie sostenute nel 2015. La prima cosa da sottolineare è il fatto che non tutte le spese sanitarie sostenute nell’anno di imposta oggetto del nuovo 730, sono presenti già nel modello precompilato. Infatti, il sistema tessera sanitaria non ancora a regime, le farmacie che non sono riuscite a trasmettere tutte le spese al banco fatte dai contribuenti, rendono non attendibili gli importi presenti nel modello. In linea generale dovrebbero essere presenti solo quelle derivanti dalle classiche prescrizioni dei medici con la ricetta rossa e quelle specialistiche soggette a fattura da parte di professionisti.

Al contribuente l’onere di controllarle e nel caso non corrispondano a quelle in suo possesso, implementarle. Vale sempre lo stesso meccanismo previsto per le scorse edizioni del 730, cioè sommare scontrini, fatture e ricevute, presentarle al Caf e conservarle per eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Oltre che le spese sostenute, il sistema delle banche dati consente al Fisco di avere già a disposizione i dati di spese eventualmente già rimborsate.

Un caso limite, ma molto frequente, che riguarda questa tipologia di spesa è quello delle spese sanitarie sostenute ma poi rimborsate al contribuente dal datore di lavoro, ente pensionistico o qualsiasi altro soggetto.

Redditi a tassazione separata o sottrazione del rimborso

Un principio fondamentale della dichiarazione dei redditi è che non è possibile detrarre una spesa se questa non sia effettivamente stata sostenuta.

Secondo questo principio, se un soggetto porta in detrazione, per esempio, una fattura medica per spese sostenute, ma un soggetto diverso dal fisco provveda a rimborsare queste spese, la detrazione non è fruibile. Il problema sopravviene quando si è già fruito della detrazione e quindi va restituita. Le vie per sanare questa situazione sono due. Se il contribuente sa che gli è stata rimborsata una spesa sostenuta, anche se questa è presente tra le spese inserite in precompilata, dovrà sottrarla da quelle che porta in detrazione. In secondo luogo, può comunque portare in detrazione il totale delle spese sostenute, ma poi deve inserire l’ammontare del rimborso avuto, a prescindere da chi lo abbia erogato, tra i redditi a tassazione separata.

Il problema potrebbe riguardare anche spese portate in detrazione negli anni precedenti, come per esempio il 2014, che hanno avuto un rimborso nel 2015. Anche in questo caso le vie di uscita restano le due precedentementi. Il meccanismo non si applica solo alle spese sanitarie, ma funziona anche per le quote di mutui o interessi passivi su mutui per la ristrutturazione edilizia. È sovente il caso di contributi erogati non in conto capitale o interessi portati in detrazione per parte di mutui che superano l’entità dei lavori di ristrutturazione.