Attualmente, lo Stato italiano stanzia due diversi tipi di "Bonus", a favore di coloro che effettuano dei lavori di ammodernamento e ristrutturazione sui propri immobili mirati a renderli più ecologici ed economici: il bonus energia e il bonus ristrutturazione.
Bonus ristrutturazione consiste in una serie di agevolazioni fiscali, che possono variare a seconda dell'entità dei lavori effettuati, a favore di chi effettua ristrutturazione edilizia, recupero e operazioni di risanamento e conservazione sulla propria casa o immobile. Il Bonus Energia, invece, consiste sempre in detrazioni fiscali, effettuate a favore di coloro che, convertono la propria casa ad una fonte d'energia "pulita", come i pannelli solari, o che effettuano nuovi acquisti, sempre in sede di ristrutturazioni, mirati a diminuire il consumo energetico della propria casa: grandi elettrodomestici appartenenti a categorie energetiche A e superiori ecc..
L'accesso a tali bonus è fissato sia da una serie di requisiti tecnici (entità dei lavori, periodo ecc...) che, dalla corretta compilazione dei bonifici di pagamento dei lavori stessi: esistono infatti una serie di caselle da sbarrare e voci da specificare per far si che i bonifici siano reputati "idonei", per l'ottenimento del bonus energia o ristrutturazione.
Con l'arrivo del 2015, i soggetti che effettueranno lavori di ristrutturazione o di miglioramento energetico potranno ancora usufruire dei bonus sopra indicati, con qualche piccolo cambiamento. Restano in vigore le aliquote di detrazione fiscale utilizzate nell'anno 2014, nelle misure del 50 e del 65%, ma raddoppierà la ritenuta d'acconto dal 4 all'8%, questo quanto stabilito nella Legge di Stabilità articolo 44 comma 27 che, detta un nuovo aumento nella ritenuta, rimasta invariata dal 2011 quando, dal 10% fu diminuita all'attuale 4% ancora in vigore.
Quindi, nel momento in cui il soggetto effettua il bonifico a favore dell'impresa che ha eseguito i lavori, dimostrando di volersi avvalere del bonus ristrutturazione compilando in maniera idonea il modulo specifico, la banca o la posta, effettua la famosa ritenuta fiscale, riportata all'8% dal 1 gennaio, data fissata per l'entrata in vigore della Legge di Stabilità. Al fine d'evitare disguidi o incomprensioni, bisogna ricordare che ai fini fiscali riveste importanza il momento in cui il soggetto effettua il pagamento e non quando l'impresa riscuote il tutto quindi, tutti i bonifici emessi entro il 31 dicembre 2014, sono da considerare con ritenuta al 4%.