Nel caso in cui il contribuente passi a miglior vita prima di aver pagato l’IMU e la TAS, toccherà agli eredi del ‘de cuius’ pagarle. Gli eredi, infatti, subentrano nella titolarità del suo diritto di adempiere al pagamento delle relative imposte sulla casa, benchè tale operazione sia poco piacevole. Qualora l’accettazione dell’eredità dovesse avvenire molto tempo dopo la morte del ‘de cuius’, gli eredi rimangono comunque obbligati al pagamento delle imposte dalla data di apertura della successione. Quindi, anche nel caso in cui non sono ancora concluse le procedure per l’assegnazione o la ripartizione della patrimonio ereditario, sui beni immobili soggetti a TASI e IMU non è previsto alcun differimento o sospensione dei termini di pagamento.

Gli eredi dovranno quindi provvedere al versamento del saldo IMU e TASI entro e non oltre il prossimo16 dicembre.

Descrizione della disciplina di pagamento dell’IMU

La presentazione della dichiarazione di successione esclude un obbligo di presentazione della dichiarazione IMU e TASI. In tali casi l’Agenzia delle Entrate dovrà trasmettere al Comune l’esatta ubicazione degli immobili e i dati relativi agli immobili che rientrano nell’asse ereditario, dopo aver ricevuto la dichiarazione di successione. Gli eredi in quanto soggetti passivi sono obbligati al versamento del tributo per conto del ‘de cuius’ fino alla data del decesso. Mentre per il periodo successivo devono provvedere al pagamento in nome proprio in base alle quote spettanti per la successione testamentaria o legittima.

Qualora il ‘de cuius’ abbia lasciato una moglie o un marito, il coniuge superstite ha un diritto di abitazione sull’immobile adibito a residenza familiare, cosi’ come previsto dalla legge. Tale diritto si estende inoltre a tutti i mobili presenti all’interno dell’abitazione, su cui il coniuge disporrà in modo esclusivo. Il diritto di abitazione si riferisce però solo alla casa coniugale.

È inoltre previsto che l’abitazione sia di proprietà del defunto o di proprietà comune dei due coniugi.

Per la TASI si applicano per analogia le stesse regole dell’IMU

Le disposizioni previste per l’IMU in mancanza di una disciplina specifica, si estendono anche alla TASI. Di conseguenza ai fini della TASI gli eredi succedono al ‘de cuius’ nella titolarità dei diritti di quest’ultimo, divenendo quindi soggetti passivi.

Anche in tali casi gli eredi sono onerati dal provvedere al pagamento della tassa sui servizi indivisibili per conto del defunto, fino alla data del decesso. Per proprio conto con riferimento al periodo successivo. Occorre poi segnalare che il presupposto impositivo della TASI si verifica con la detenzione “a qualsiasi titolo” dell’immobile. Il tributo incide quindi sull’utilizzatore, indipendentemente dall’esistenza di un titolo formale che ne legittimi l’occupazione (contratto di comodato o locazione). Per l’IMU il presupposto impositivo sorge invece in conseguenza del possesso del bene immobile nel territorio comunale. La TASI non sostituisce mai l’IMU, essendo quest’ultima abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9).

Sempre entro il termine del 16 dicembre prossimo, deve essere versata la seconda rata della TASI, a saldo. Il versamento può avvenire come per l’IMU tramite modello F24 o apposito bollettino di c/c postale. Per info. in materia fiscale premi il tasto segui accanto al nome.